L’Inps ha rilasciato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. Dopo mesi di attesa e di vari annunci quindi il bonus può essere finalmente richiesto dagli aventi diritto. A dire il vero nel momento in cui scriviamo il servizio di richiesta telematica del bonus bebè non è ancora attivo, ma contiamo che sarà attivato a breve.
Il bonus bebè è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, successivamente si è avuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 27 febbraio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015.
Leggi anche: Il testo del Decreto Bonus Bebè 2015 in Gazzetta Ufficiale
Quindi con questa circolare dell’Inps si da finalmente inizio all’invio delle domande, anche se lo ricordiamo, il diritto è acquisito a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Come richiedere il bonus bebè 2015
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB, Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps;
- Contact Center Integrato, ovvero numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN (di tipo dispositivo) > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Assegno di natalità – Bonus bebè.
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Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo fac-simile che ripropone le maschere del servizio on line (non ancora disponibile nel momento in cui scriviamo).
Termini di presentazione della domanda
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. Il richiedente comunque è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica.
Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore.
In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Circolare Inps numero 93 del 08/05/2015
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