Il collocamento obbligatorio nella P.A., ovvero l’assunzione di persone disabili presso la Pubblica Amministrazione, disciplinata dall’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, può avvenire in tre modi:
- chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
- concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l’articolo 16 della L. n. 68/1999;
- convenzioni ai sensi dell’art. 11 della medesima L. n. 68/1999.
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite:
- sia in presenza di posti vacanti;
- sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo.
A prevederlo è il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, contenente le linee guida in materia di collocamento mirato nella P.A.
Collocamento obbligatorio nella P.A.: chi sono le categorie protette?
L’art. 1 della L. n. 68/1999 individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere nei limiti previsti. Di seguito, si richiama sinteticamente l’elenco dei soggetti interessati:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- non vedenti o sordomuti di cui alle L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermità causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio).
Collocamento mirato nella P.A.
Le persone beneficiarie, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato.
Il requisito dell’iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio. Possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone in età lavorativa, che abbiano cioè compiuto i 16 anni di età.
Base di computo
Al fine di garantire l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l’art. 3 della L. n. 68/1999 prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di assumere un certo numero di lavoratori disabili, ossia:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Tali obblighi devono essere rispettati a livello nazionale. Per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di assunzione prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall’amministrazione. La quota d’obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell’ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto.
Tempi di assunzione
Il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all’ufficio provinciale entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici possono ance stipulare con i competenti uffici provinciali convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.
Al fine di garantire l’effettività della copertura delle quote d’obbligo, la legge prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici è prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo.
Infine le misure sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche sono quelle previste dall’art. 15, co. 3, della L. n. 68/1999.
Direttiva 1/2019 Funzione Pubblica
Di seguito pubblichiamo il testo della Direttiva 1/2019 della Funzione Pubblica.
Direttiva 1/2019 Funzione Pubblica (3,3 MiB, 1.424 hits)