Collocamento obbligatorio e smart working: i lavoratori che operano in regime di smart working, ossia i cd. “lavoratori agili”, devono essere computati nell’organico del datore di lavoro per la determinazione della quota di riserva. La quota di riserva, si ricorda, riguarda il numero minimo di lavoratori disabili che devono essere assunti in base all’organico aziendale del datore di lavoro.
Difatti, qualora fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 3 del 9 giugno 2021 in risposta ad un quesito posto dal o Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
Collocamento obbligatorio, come funziona
La disciplina riguardante l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati è sancita dalla L. n. 68/1999. Tale legge stabilisce che “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”.
La normativa sul collocamento mirato obbliga i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti ad assumere un certo numero di soggetti appartenenti alle categorie protette; questo numero cambia in base al computo dei lavoratori occupati in azienda.
La medesima disposizione individua altresì espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
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Collocamento obbligatorio disabili: lavoratori esclusi dal computo
Tra i lavoratori esclusi dalla quota di riserva possiamo annoverare quelli in telelavoro:
- per l’intero orario di lavoro;
ovvero,
- un’esclusione proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente.
Ciò detto, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, è possibile un’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working. Questo comporta di conseguenza l’esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva, in considerazione delle analogie riscontrabili tra tali istituti. Infatti, entrambi gli istituti sono caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, nonché da similari modalità organizzative flessibili che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.
Tuttavia, al di là delle possibili analogie e differenze tra i due istituti richiamati, la L. n. 81/2017 non esclude espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Peraltro, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, co. 1, della L. n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Collocamento obbligatorio e smart working; il parere del Ministero del Lavoro
Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
In definitiva, la commissione interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.
Interpello Ministero del lavoro numero 3 del 9 giugno 2021
Di seguito il testo in formato PDF dell’interpello in oggetto.
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