Il Collegato Lavoro, Legge 203/2024, introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza, destinate a incidere sul mercato del lavoro italiano. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, la legge, proposta dal Ministro Calderone e modificata durante l’iter parlamentare, è entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ma alcune disposizioni saranno operative solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi.
In questo articolo faremo una panoramica delle principali misure approvate, soffermandoci sui dettagli delle novità più rilevanti. Dalle nuove tutele per i lavoratori alle modifiche sui contratti, esploreremo i punti chiave di questo importante provvedimento.
Collegato Lavoro Legge 203/2024, ecco cosa contiene
Ecco l’elenco dei 34 articoli della Legge 203/2024 (Testo pdf subito dopo):
- Articolo 1: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Articolo 2: Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Articolo 3: Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
- Articolo 4: Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici
- Articolo 5: Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, in materia di comunicazioni di decesso all’Istituto nazionale della previdenza sociale
- Articolo 6: Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- Articolo 7: Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
- Articolo 8: Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
- Articolo 9: Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro
- Articolo 10: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
- Articolo 11: Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali
- Articolo 12: Modifica all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
- Articolo 13: Durata del periodo di prova
- Articolo 14: Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
- Articolo 15: Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
- Articolo 16: Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
- Articolo 17: Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
- Articolo 18: Unico contratto di apprendistato duale
- Articolo 19: Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- Articolo 20: Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
- Articolo 21: Modifica all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili
- Articolo 22: Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
- Articolo 23: Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
- Articolo 24: Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri
- Articolo 25: Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
- Articolo 26: Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro
- Articolo 27: Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- Articolo 28: Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali
- Articolo 29: Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e al pensionamento anticipato
- Articolo 30: Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
- Articolo 31: Svolgimento mediante videoconferenza o modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali
- Articolo 32: Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche
- Articolo 33: Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
- Articolo 34: Permessi non retribuiti
Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) (62,3 KiB, 299 hits)
Le principali misure approvate nel Collegato Lavoro Legge 203/2024
Di seguito un breve riassunto di alcune delle misure più importanti approvate nel Collegato Lavoro.
Dimissioni di fatto (per assenza ingiustificata)
Le “dimissioni di fatto”, introdotte come novità dal DDL Lavoro, rappresentano una modalità innovativa per risolvere il rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata prolungata del dipendente. Quando un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore al limite stabilito dal contratto collettivo o, in sua assenza, oltre quindici giorni, il datore di lavoro può segnalarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Dopo le opportune verifiche da parte dell’Ispettorato, il rapporto viene considerato risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di ulteriori formalità come le dimissioni online.
Questa misura mira a prevenire abusi normativi che consentirebbero ai lavoratori di ottenere il licenziamento per accedere alla NASPI, il sussidio per i disoccupati. Inoltre, consente alle aziende di evitare il pagamento del ticket di licenziamento, una spesa aggiuntiva prevista nei licenziamenti per assenza ingiustificata. In questo modo, le dimissioni di fatto offrono uno strumento più equo e immediato per affrontare le situazioni di assenza prolungata senza giustificazione.
Leggi anche: Dimissioni di fatto: cosa sono e quali sono le conseguenze. Ecco le ultime novità
Contratti a termine e lavoro in somministrazione
Le modifiche introdotte escludono dal limite del 30% per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato (calcolato sul totale dei contratti stabili) alcune categorie di lavoratori. Tra queste rientrano i dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, coloro che soddisfano determinati requisiti specifici (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, impiegati in start-up) e quelli impiegati in mansioni particolari come la sostituzione di personale assente.
Lavoro stagionale
La definizione di lavoro stagionale è stata estesa. Oltre alle tradizionali attività legate alle stagioni, vengono incluse anche quelle finalizzate a gestire picchi di attività o necessità tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati di riferimento dell’azienda.
La Legge 203/2024 introduce un’interpretazione autentica delle esclusioni alla regola del “stop and go” prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Sono esenti dall’obbligo di pausa contrattuale tra due contratti a termine:
- le attività stagionali elencate nel D.P.R. n. 1525/1963;
- le attività legate a intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive collegate a cicli stagionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, inclusi quelli già in vigore alla data di applicazione della legge.
Durata del periodo di prova
I periodi di prova per i contratti a termine sono stati ridefiniti. Nei contratti con durata fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici mesi, il periodo di prova è compreso tra 2 e 30 giorni.
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Comunicazioni sul lavoro agile
I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro, in modalità telematica, le informazioni relative ai dipendenti in smart working (compresi i nomi e le date di inizio e fine del periodo). Tali comunicazioni devono essere effettuate entro cinque giorni dall’inizio o dalla cessazione del lavoro agile.
Contratto misto
La Legge 203/2024 introduce importanti novità in ambito lavorativo, tra cui la disciplina dei contratti misti. I professionisti iscritti in albi o registri potranno accedere al regime forfettario, anche se già assunti con contratto subordinato part-time (40%-50% del tempo pieno) presso lo stesso datore con oltre 250 dipendenti. Questo è possibile solo se il contratto di lavoro autonomo è certificato e non presenta sovrapposizioni con il subordinato in termini di oggetto, modalità e orario della prestazione.
Dilazione dei debiti contributivi INPS e INAIL fino a 60 rate
La Legge 203/2024 prevede la possibilità per INPS e INAIL di concedere la rateizzazione dei debiti relativi a contributi, premi e accessori di legge non ancora affidati agli agenti della riscossione. Il pagamento potrà essere dilazionato fino a un massimo di 60 rate mensili. Per questa misura siamo ancora in attesa di un decreto attuativo del Ministero del lavoro.
Conclusioni
In conclusione, le nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro segnano un passo significativo verso la semplificazione e la regolamentazione di molti aspetti fondamentali del mercato del lavoro. Le modifiche apportate, che spaziano dalla gestione dei contratti a termine e del lavoro in somministrazione, alla ridefinizione delle norme sul lavoro stagionale, fino alle comunicazioni obbligatorie sullo smart working, offrono strumenti concreti per affrontare le sfide di un panorama lavorativo in continua evoluzione.
Ricordiamo che molte delle norme su citate sono già operative dal 12 gennaio (entrata in vigore della Legge 203/2024), ma invece per altre misure bisogna attendere un decreto attuativo. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i dettagli e i risvolti delle nuove disposizioni.