L’INPS, con circolare n. 157 dello scorso 7 dicembre 2010, ha fornito le prime indicazioni, agli ispettori degli Enti previdenziali, in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite dall’articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) .
Come già detto in precedenza, l’art 4 del collegato lavoro ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso; modificando soprattutto la misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.
Come specificato dal Ministero del Lavoro, nella circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.
A differenza del regime previgente, la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.
Come chiarito, inoltre, nella circolare del Ministero del Lavoro la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.
Nuova misura delle sanzioni civili
L’articolo 4, comma 1, lett. a) del collegato lavoro, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.
Pertanto, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n.388.
L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.
Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In tale ipotesi, la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi).
Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali
Fra le novità introdotte dal c.d. “collegato lavoro” vi è anche quella che ha esteso anche agli ispettori dell’INPS il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, della “maxisanzione.
La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.
Per gli aspetti che regolano i contenuti della norma con riferimento alla sua modalità di applicazione da parte degli ispettori, si rinvia alla già citata circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina si intende interamente richiamata.
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