Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 10478/2013 del 10 giugno 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina sulla collaborazione familiare occasionale resa nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.
In particolare, la circolare fornisce chiarimenti circa la possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei tre settori sopra citati, di utilizzare l’attività di familiari — già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo — a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’istituto previdenziale competente.
Collaborazione familiare Pensionati
La circolare afferma la riconducibilità alla collaborazione familiare occasionale affectionis causa escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale ,(ossia alle collaborazioni basate sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso) , le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità.
In questo caso, precisa la circolare, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quale collaborazione familiare occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione
Familiare impiegato full time presso altro datore
La stessa considerazione fatta per i pensionati, vale per le prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
Le norme giuridiche che consentono, al verificarsi di determinate condizioni, di definire il carattere occasionale della prestazione lavorativa, sono date dagli artt. 21, comma 6 ter, D.L. n. 269/2003 (conv. da L. n. 326/2003) e 74. D.Lgs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.
L’art. 21 co 6-ter del d.l. nr. 269/2003, stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”.
La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività. lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965.
Collaborazione familiare agricoltura
Con riferimento alle attività agricole, l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone,
“non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi
In merito al settore del commercio, pur non esistendo un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, la circolare richiama l’art. 29, L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.
Occasionalità nelle collaborazioni familiari
La circolare sottolinea, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.
Quindi, individua un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” , non rientranti nelle fattispecie sopra declinate, ossia di familiare pensionato o lavoratore full time.
Tale parametro è desunto dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 6 ter d. l nr. 269/2003 già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni (intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare), il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere applicato agli artigiani, al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.
Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa
LA circolare riconduce, in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
Parenti
In proposito, si ricorda che sono parenti:
- di primo grado i genitori e i figli;
- secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.
Affini
Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:
- di primo grado i suoceri;
- secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
- terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata.
Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS eirc. n. 126/1997), in nome collettivo (INPS dm n. 94/1987) e in .accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 e 179 del 1997), restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti , coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Collaborazioni familiari non occasionali- tipologie contrattuali
Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.
Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.
In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.