L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha rilasciato la lettera circolare numero 50 del 15 marzo contenente ulteriori indicazioni sui collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.
Le precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con INPS e INAIL, sono rilasciate al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo circa il comportamento da tenere nei confronti delle collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.
Collaboratori familiari, abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa
Queste indicazioni, comunica l’INL, arrivano in quanto vi sono state delle difformità nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari. Questo in particolare in relazione alle attività commerciali.
Proprio per questa ragione si è reso necessario definire delle linee guida, che dovranno quindi essere seguite durante le attività di vigilanza. Si vanno quindi ad individuare dei parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.
Collaboratori familiari, valutazione caso per caso
L’INL premette che la valutazione della genuinità di una collaborazione familiare va fatta caso per caso.
Vi sono alcuni casi in cui è possibile inquadrare queste prestazioni nell’ambito di esigenze solidaristiche temporanee ed occasionali, con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Pensiamo ad esempio
- al familiare pensionato che non è sempre presente al lavoro;
- oppure al familiare che abbia già un impiego full time che quindi presta la sua opera solo nei ritagli di tempo.
In altri casi invece il personale ispettivo potrà usare un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione. Dove si potrà usare questo indice questo sarà analogo, se ricorrono gli stessi presupposti, ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è venuto a formare per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966.
Calcolo dei 90 giorni nelle attività stagionali
Questo indice sarà utile anche nel settore turistico. In questo caso però si dovrà tenere conto della eventuale stagionalità dell’attività. Questo significa che nei casi di aziende stagionali, il parametro dei 90 giorni deve essere riproporzionato alla durata della stagione. Ad esempio per una durata stagionale di tre mesi, si dovrà fare la seguente proporzione 90 : 365 * 90 = 22 giorni.
L’INL ribadisce ulteriormente che questo parametro di calcolo non è assoluto e che, se in fase di ispezione si prescinde dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati per comprendere come è stato ricostruito il rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.
Infine l’Ispettorato precisa che le indicazioni sopra fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS. Nei confronti dell’INAIL restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto a carattere più stringente.
INL Lettera Circolare 50 del 15-03-2018 pdf
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