Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:
- la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
- la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.
I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.
Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)
In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.
Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.
Contributi sulle ferie non godute
Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.
Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.
Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.
Esempio di calcolo:
- Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.
Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.
Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:
- 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
- 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.