E’ stata finalmente rilasciata la circolare Madia per la stabilizzazione di 50 mila precari storici. Sia tratta della circolare nr. 3/2017 che fornisce gli indirizzi operativi per le Pubbliche amministrazioni in materia di superamento del precariato storico e valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile.
La circolare emanata il 23 novembre fornisce gli indirizzi operativi per l’applicazione del decreto attuativo della Riforma della PA nr. 75/2017; ossia del decreto conosciuto ai più come norma “salvaprecari”.
Superamento del precariato storico – stabilizzazione diretta
Come ricorderete, l’art. 20 del d. lgs. nr. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, personale non dirigenziale che possegga tutti e tre i seguenti requisiti:
- risulti in servizio, anche per un solo giorno, dopo il 28 agosto 2015 , con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione;
- sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte; la procedura può essere stata espletata anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
In merito al punto 1), la circolare Madia specifica che rientra nella stabilizzazione anche chi, all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio. Tuttavia si precisa che, ha la priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (22 giugno 2017). Questo criterio risulta essere prioritario a tutti gli altri criteri eventualmente stabiliti dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato.
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Computo dei 36 mesi
In merito al punto 3), la circolare precisa che ai fini del computo dei 36 mesi negli ultimi otto anni, valgono anche i periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività.
Restano esclusi da questo conteggio:
- i contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale;
- il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).
Stabilizzazione indiretta
Il c. 2 dell’art 20 consente, per il triennio 2018-2020, di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili per i precari che:
- risultino titolari, successivamente alla data del 28 agosto 2015 5 ,di un contratto di lavoro flessibile ( anche co.co.co) presso l’amministrazione che bandisce il concorso:
- abbiano maturato, al 31/12/2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’articolo 20, comma 2, sono descritte nell’atto interno della PA. Inoltre, si legge nella circolare, che non è necessario, esperire una preventiva mobilità prevista dall’art. 30 d.lgs. 165/2001 proprio perchè, le speciali procedure di reclutamento previste dal decreto Madia, hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità stessa.
Adempimenti della PA
Per poter assumere a tempo indeterminato, è necessario che le PA abbiano previsto talli figure da assumere nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale e, abbiano previsto la relativa copertura finanziaria.
Ove non ancora vi sia un piano di fabbisogno, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni di cui all’art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica.
E’ opportuno, precisa la circolare che le Amministrazioni operino una “ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.
Si chiede alle amministrazioni di adottare sempre un atto interno in cui si evidenzi il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione diretta. Si dovranno inoltre evidenziare quelli per cui è possibile, a mente del comma 2 dell’art. 20, indire un concorso a tempo indeterminato con riserva di posti.
Risorse aggiuntive per la stabilizzazione
La circolare attuativa specifica che per poter procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 20, le Amministrazioni possono “utilizzare, in deroga all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 , calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure”.
Divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibili e proroga dei contratti
Il comma 5 dell’art. 20 del “decreto salvaprecari” fa divieto alle amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure.
Diversamente, per chi partecipa alle procedure di stabilizzazione, è ammessa la proroga dei contratti a termine nelle more della conclusione delle procedure speciali di reclutamento. Qualora le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale a partire dal 2018 e, siano in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni; possono effettuare la proroga o il rinnovo dei contratti a termine dei precari anche prima dell’inizio delle procedure di stabilizzazione eciò, al fine di garantire la continuità dei servizi.
Enti di ricerca e dipendenti SSN
La circolare chiarisce e precisa anche le specificità previste per gli enti di ricerca e per i lavoratori del SSN. Così, per i primi. tra i contratti flessibili si devono far rientrare anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca. Agli enti di ricerca non si applica neanche il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 20, comma 5, purché siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
Lavoratori socialmente utili
Anche per loro è possibile applicare l’art. 20 comma 14. La norma in questione:
- posticipa al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti interessati;
- amplia le risorse finanziarie utilizzabili, atteso che è possibile ricorrere, oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all’utilizzo della spesa storica;
- prevede la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione. Con successivo DPCM saranno indicate le condizioni necessarie per l’attuazione della relativa disciplina.
Modifiche all’art. 35 Testo Unico del Pubblico Impiego
L’art 35 del d. lgs. 165/2001 reca norme in materia di reclutamento del personale nella PA; in particolare, il comma 3-bis, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di bandire concorsi per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con l’attribuzione di apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio, con rapporto di lavoro flessibile, nello stesso ente che bandisce il concorso.
L’articolo 6, comma 1 lettera b), del d.lgs. 75/2017 ha sostituito alla lettera b), il riferimento al solo contratto «di collaborazione coordinata e continuativa» con quello, più ampio, al contratto «di lavoro flessibile» ciò comporta che la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale si possa riferire ad una più ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile compreso i titolari di contratti di somministrazione di lavoro e, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel rispetto della normativa vigente ratione temporis.
Superamento del precariato nella PA – Circolare Madia numero 3/2017 Min. per la Semplificazione e la PA
Di seguito il testo integrale della circolare Madia nr. 3/2017
Circolare n.3 del 2017 - Superamento del precariato nella PA (1,1 MiB, 4.827 hits)