L’Inps con circolare nr. 53 dello scorso 16 marzo, fornisce chiarimenti sulla cd. “finestra mobile” introdotta dalla legge 122/2010, la quale, ha modificato il regime delle decorrenze per il godimento della pensione di vecchiaia, fissando tale decorrenza nei dodici mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti e diciotto mesi dopo tale data per i lavoratori autonomi.
Tali decorrenze:
- si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010;
- tale nuova disciplina si applica anche a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale previsto dalla legge 243/2004, optando per la pensione a 57 anni di età con il sistema contributivo.
In merito ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità–
La circolare prende in considerazione l’applicazione della normativa ad altre tipologie di prestazioni, come la pensione supplementare, la pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità e la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata.
Pensione supplementare
Le nuove decorrenze ai trattamenti pensionistici trovano applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all’AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO stessa.
Il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione. I trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Se gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione.
Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.lgs n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%
Si richiamano i criteri illustrati con messaggio n. 11136 del 2008:
- se lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal d.lgs 503/1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell’età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla legge n. 122 del 2010;
- se lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.
Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia
L’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 stabilisce che
“al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
La disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.
Pertanto, l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.
Nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorchè abbia compiuto l’età pensionabile, ha l’onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. circolare n. 262 del 3/12/1984, p. 1.7) in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata
Il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall’articolo 12, comma 2 lett. b) , si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Sull’argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
La legge n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.1).
Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.2).
Per completezza, si richiama il messaggio n. 23916 del 29/10/2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.
Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Con circolare n. 126 del 2010, per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
- ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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