Nei casi in cui un datore di lavoro ha chiuso l’attività produttiva è possibile autorizzare la CIGS per crisi aziendale per una durata di 12 mesi per il 2019 e 2020, a patto comunque che sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale. Questa tipologia di intervento straordinario può essere altresì usato nei casi in cui è concreta la possibilità di reindustrializzare il sito produttivo; sarà comunque da usare insieme a specifici percorsi di politica attiva del lavoro a cura della della Regione interessata.
Con la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro recepisce il Decreto-Legge 109/2018 che introduce la possibilità del ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) per quei lavoratori dipendenti da aziende in crisi aziendale. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le condizioni per l’autorizzazione alla CIGS e come fare per inviare l’istanza di accesso.
CIGS per crisi aziendale 2018 – 2019 – 2020: le nuove regole
Come già anticipato dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, è stata reintrodotta la CIGS per eventi di cessazione attività. Infatti, grazie al D.L 28 settembre 2018, n. 109, a decorrere dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto sino a 12 mesi.
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L’intervento riguarda gli anni 2018, 2019 e 2020 ed è rivolto a quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e per le quali non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o che sia in fase di ultimazione.
È importante sottolineare che le nuove regole si applicano in deroga a quelle attualmente esistenti e disciplinati dagli art. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza della Regione interessata.
CIGS per aziende in cessazione: condizioni e requisiti
Considerato che la CIGS in trattazione è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale, per accedervi occorre che l’impresa:
- abbia cessato, in tutto o in parte, l’attività produttiva o assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell’intervento di integrazione salariale a seguito dell’aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell’attività medesima con il riassorbimento del personale;
- ovvero si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda;
A seguito della cessazione dell’attività, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il MLPS; all’accordo possono partecipare anche il MISE e la Regione interessata.
L’accordo deve contenere:
- il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale;
- il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale .
Integrazione salariale straordinaria: presentazione delle domande
La stipula dell’accordo dell’impresa è seguita dalla presentazione dell’istanza telematica alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite lo strumento denominato CIGS online.
Non bisogna dimenticare di allegare alla domanda:
- il verbale di accordo;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni o riduzioni orarie nonchè dal trasferimento aziendale ovvero dal programma di cessione o infine dal piano di reindustrializzazione.
Circolare MLPS n. 15 del 4 ottobre 2018
Alleghiamo infine la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Circolare MLPS n. 15 del 4 ottobre 2018 (1,9 MiB, 818 hits)