La recente circolare 38 del Ministero del Lavoro, legata al decreto correttivo del Jobs Act, fornisce indicazioni sulla CIGS nelle aree di crisi industriale complessa. Vediamo di cosa si tratta.
Il Decreto Legislativo 185 del 2016 ha apportato diverse modifiche e/o integrazioni a quanto previsto dal Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs 148/2015).
Richiamando quanto sopra la circolare 38 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sugli interventi di CIGS a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012.
In pratica l’art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), del D.Lgs 185/2016 ha aggiunto il comma 11-bis al comma 11 dell’art. 44 del D.Lgs 148/2015 (disposizioni finali e transitorie).
È stato cioè previsto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di durata massima di 12 mesi, per imprese collocate in Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Umbria.
Per l’elenco completo delle aree individuate come soggette a crisi industriale complessa, e per un esame più approfondito della circolare 38, si rimanda al testo integrale riportato a fondo pagina.
Leggi anche: Novità per CIGO e CIGS nel decreto correttivo del Jobs Act
Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS
Requisiti per la CIGS nelle aree di crisi industriale complessa
Il requisito principale è senz’altro quello configurato dalla normativa di cui sopra in merito all’individuazione delle aree di crisi industriale complessa. Solo per le imprese che rientrano in questi casi è infatti prevista questo tipo di integrazione salariale straordinaria.
La circolare 38 riporta in proposito una tabella dove, su indicazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono elencate le aree di crisi industriale complessa riconosciute al 08.10.2016.
Ulteriori elementi dell’ambito applicativo possono essere così individuati:
- vale quanto stabilito dalla normativa in materia CIGS come disciplinato dagli artt. 1 e 20 del D.Lgs 148/2015 (viene invece derogato quanto previsto per la durata del trattamento all’art. 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3);
- il trattamento è destinato alle imprese che, avendo già beneficiato di precedenti periodi di CIGS, si trovano per il 2016 nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria in base a quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 o dalle sue disposizioni attuative;
- l’impresa deve dichiarare di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale “né secondo le disposizioni del presente decreto -D.Lgs 148/2015- né secondo le disposizioni attuative dello stesso”;
- l’ulteriore periodo di CIGS può essere autorizzato sia se l’impresa ha già esaurito la durata massima consentita (in chiave generale o in base alle singole causali di intervento), sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di CIGS di cui all’art. 21 del D.Lgs. 148/2015 e relative disposizioni attuative.
Questo trattamento straordinario di integrazione salariale è autorizzato previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
L’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Durata del trattamento
Il trattamento di CIGS di cui sopra e di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del D.Lgs 148/2015 può essere autorizzato nel 2016 per un limite massimo di 12 mesi.
La circolare 38 mette poi in evidenza che per un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi anche superando la data del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa complessivo assegnato ad ogni singola Regione.
Presentazione della domanda
Nella presentazione della domanda per questo tipo di trattamento CIGS, sia per la fase di consultazione sindacale, sia per il procedimento in generale, vengono derogati gli artt. 24 e 25 del D. Lgs 148/2015.
Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it (vedi circolare), dovranno essere presentate via posta certificata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. entro un termine congruo.
La domanda deve essere corredata da:
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
- verbale di accordo stipulato in sede governativa;
- dichiarazione dell’impresa di non poter ricorrere al trattamento di CIGS secondo il D.Lgs 148/2015 o dalle sue disposizioni attuative;
- apposita relazione tecnica che motivi quanto sopra e contestualmente illustri il piano di recupero occupazionale e i percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.
Infine, per quanto non espressamente evidenziato da questa circolare, si applicano le disposizioni in materia di CIGS previste dalla normativa vigente.
Min. Lavoro: circolare 38/2016 (650,9 KiB, 833 hits)