La circolare ministeriale 35 introduce la possibilità per le aziende in area di crisi industriale complessa di beneficiare della CIGS nel 2017 ovvero dopo la precedente scadenza fissata per il 31.12.2016, vediamo come.
La circolare 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.11.2016 rettifica la circolare ministeriale 30 del 14.10.2016 (in precedenza codificata come 38) sugli interventi di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012.
CIGS nelle aree di crisi industriale complessa anche nel 2017
Con questa rettifica si introduce la possibilità, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, di concedere il trattamento di CIGS anche se l’accordo in sede ministeriale sia stato sottoscritto dopo il 31.12.2016 o se l’istanza venga presentata oltre questa data.
La circolare 35 precisa poi ulteriormente che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016 è possibile concedere il trattamento di CIGS, per un massimo di 12 mesi, anche dopo il 31.12.2016 fermo restando il limite di spesa complessivo definito dalle risorse assegnate ad ogni regione.
Leggi anche: CIGS nelle aree di crisi industriale complessa
Circolare Min. Lavoro n. 35 del 15-11-2016 (433,6 KiB, 729 hits)