Il recente messaggio Inps 4275 chiarisce i termini di presentazione delle domande di CIGO per l’Industria e l’Edilizia. L’Istituto ha infatti verificato frequenti casi di domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili senza indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
Parliamo di casi in cui l’evento che ha determinato la sospensione si verifica nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Presentazione domanda di CIGO entro 15 giorni, casi di esclusione
Il D.Lgs 185/2016 ha integrato quanto disposto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs 148/2015 in cui la domanda di CIGO va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. A partire dal 08.10.2016 questo termine non viene applicato alle domande per eventi oggettivamente non evitabili, dove invece si applicherà il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
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Il messaggio 4275 precisa dunque che l’azienda deve valorizzare il campo “data inizio effettivo” nel modulo della domanda, questo permetterà di individuare esattamente il giorno di inizio della sospensione e quindi il mese in cui si è verificato l’evento.
In caso contrario, l’Istituto considererà come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Se l’azienda non compilerà la data di inizio effettivo, la struttura territoriale competente richiederà un supplemento istruttorio come da procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442 del 2016.
L’Istituto sottolinea inoltre che, in caso di eventi meteo in mesi diversi, spesso le aziende presentano un’unica domanda di CIGO entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento.
Lo stesso si verifica anche per eventi accaduti nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Rigetto della domanda di CIGO per “fuori termine”
Questo però comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” poiché gli eventi meteo, inglobati in un’unica domanda, vengono considerati come un solo evento continuativo. La domanda unica dovrebbe quindi, per non decadere, essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
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Oppure, in alternativa, l’azienda può presentare domande distinte riferite a ogni mese in cui si sono verificati gli eventi meteo secondo le scadenze previste dalla normativa.
Di sicuro interesse infine alcuni esempi applicativi di quanto sopra, a cui si rimanda nel testo integrale del messaggio 4275.
Messaggio INPS numero 4275 del 31-10-2017 (85,7 KiB, 680 hits)