L’emergenza sanitaria e economica che sta attraversando l’Italia ha indotto il governo a rivedere l’intero meccanismo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Grazie al D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) l’accesso alla CIGO, piuttosto che al Fondo di integrazione salariale (FIS) o alla CIGD, è stato reso più semplice.
Basti pensare che ora le imprese che hanno alle proprie dipendenze meno di 5 dipendenti possono richiedere la CIG senza avviare la procedura amministrativa, ossia senza l’accordo con i sindacati. Ma non solo, altri benefici riguarda l’assenza del versamento del contributo addizionale e l’assenza del requisito delle 90 giornate di effettivo lavoro.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità in materia di integrazione salariale dopo l’intervento sulla base della Circolare INPS 47 del 28 marzo 2020, che spiega anche come fare domanda.
CIG ordinaria: istruzioni operative
Partendo dalla CIGO, le aziende possono richiedere l’integrazione salariale se hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
L’accesso è rivolto alle aziende industriali, quali ad esempio:
- le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
Come anticipato in premessa, la CIGO non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale. Inoltre, il periodo di ricorso alla casa integrazione non rientra ai fini del computo della durata, ossia nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS. Altra semplificazione riguarda il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, che non è più richiesto.
Leggi anche: Domande CIGO e assegno ordinario per Coronavirus: chiarimenti INPS
Da notare, altresì, che le aziende – all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale – non sono tenute a comunicare all’INPS le risultanze dell’esame congiunto con i sindacati.
Trasformazione CIGS in CIGO: cosa prevede il Decreto Cura Italia
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 devono sospendere il programma di CIGS, possono accedere alla CIGO qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. In tali casi, l’azienda deve presentare al MLPS apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
L’istanza deve essere inoltrata telematicamente sul portale del MLPS, mediante il servizio “CIGS online”, individuando la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” all’interno della domanda.
Il processo prevede che il MLPS adotti un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Successivamente, la Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’INPS provvederà a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.
CIG in deroga: istruzioni e come fare domanda
La CIG in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate. Successivamente, le Regioni inviano all’Inps, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari. A questo punto, l’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Leggi anche: CIG in deroga Covid-19: a chi spetta e come fare domanda, circolare INPS
Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate alle Regioni e alle Province autonome interessate; queste effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare INPS 47 per maggiori approfondimenti.
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020 (4,4 MiB, 11.540 hits)