Nuovo termine d’invio delle domande per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale COVID-19. Infatti, l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il Decreto Rilancio ha fissato al 31 maggio il termine d’invio delle domande di CIGO e FIS per i periodi ricompresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Le prime indicazioni sono state fornite dall’INPS con il Messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020. Il documento di prassi, inoltre, specifica altresì le conseguenze in caso d’inoltro successivo al 31 maggio 2020. Ecco come cambia il termine d’invio delle domande di CIGO e assegno ordinario per COVID.
Cassa integrazione COVID: novità del Decreto Rilancio
Il DL Rilancio, tra le varie disposizioni in materia di lavoro, contiene modifiche in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per COVID-19, possono presentare domanda di CIGO e FIS per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Inoltre, aumentano di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. A tal fine è necessario che questi ultimi abbiamo fruito interamente del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
Cassa integrazione COVID: domande entro il 31 maggio 2020
Come anticipato in premessa, il Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario. L’istanza deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la CIG.
In particolare, al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande è il 31 maggio.
Tale termine si riferisce a periodi di sospensione o riduzione del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Cassa integrazione COVID: penalizzazioni per invio ritardato
In caso di invio ritardato della domanda, ossia oltre il 31 maggio 2020, si applica una penalizzazione. Il integrazione salariale non potrà cioè aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
Infine, il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di CIGO o FIS con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale “23 febbraio – 30 aprile 2020”.