Le domande di CIGO e assegno ordinario, introdotte dal Decreto-Legge 18/2020 Decreto Cura Italia in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 cornonavirus, possono essere presentate sul portale INPS. In particolare, occorre accedere nella sezione “Aziende, consulenti e professionisti” presente tra i “Servi online” e cliccare su “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale:
- per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari;
- per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’INPS ha recepito le novità del Decreto Cura Italia con la circolare 47 del 28 marzo; in precedenza aveva dato le prime indicazioni con il Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020. Il documento di prassi recepisce le misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
Decreto Cura Italia, CIGO, assegno ordinario e CIGD per Coronavirus
Come noto per venire incontro a imprese e lavoratori costretti a sospendere temporaneamente l’attività produttiva e lavorativa a causa del Coronavirus, il governo ha varato il Dl 18/2020 Decreto Cura Italia.
Il provvedimento normativo stabilisce nuove “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nello specifico, al Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale fra cui specifici ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria e in deroga e assegno ordinario).
A tal fine, il legislatore ha rilasciato una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, utilizzabile per le domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli artt. 19, 20 e 21 del Dl 18/2020.
Decorrenza CIGO e assegno ordinario
Per quanto concerne la decorrenza del termine di presentazione delle domande, essa coincide con la data del 23 marzo 2020.
Ciò vale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020. Tale periodo, quindi, deve considerarsi neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dopo il 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie.
Domande CIGO e assegno ordinario: termine d’invio
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente. Il termine è la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Novità CIGO e assegno ordinario
Infine, si riepilogano sinteticamente le novità apportate dal “Dl Cura Italia”:
- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane. La CIGO deve essere compresa nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- nel predetto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
- non è dovuto il contributo addizionale.
INPS, Messaggio numero 1321 del 23 marzo 2020
Alleghiamo infine il testo del messaggio INPS 1321 del 23 marzo 2020 per maggiori chiarimenti.
INPS, Messaggio numero 1321 del 23 marzo 2020 (59,8 KiB, 3.452 hits)
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare INPS 47 per maggiori approfondimenti.
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020 (4,4 MiB, 11.534 hits)