Cambia la disciplina delle autorizzazione e dei pagamenti diretti della cassa integrazione in deroga e ordinaria a carico dell’Istituto. Infatti, a decorrere dal 18 giugno 2020, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
La novità, in particolare, riguarda le domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il 3 luglio 2020.
Cassa integrazione in deroga, assegno ordinario e CIGO: come fare domanda
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
In particolare, per quanto riguarda:
- la CIGO, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” à “Cig Ordinaria”;
- la CIGD, la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- l’assegno ordinario, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, specificando le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga e anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
CIGO e assegno ordinario: implementata l’istruttoria
Per consentire alle aziende di richiedere più facilmente un ulteriore periodo di CIGO o di assegno ordinario non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è previsto un iter procedurale semplificato.
In particolare, i datori di lavoro hanno la possibilità di accedere ai trattamenti attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
Pertanto coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono:
- chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime;
- chiedere, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9.
Laddove il datore di lavoro che richiede la CIGO debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel.
Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO
Grazie alla procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che:
- hanno in allegato il file excel (contenente la dichiarazione delle “settimane da recuperare”);
- comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs n. 148/2015.
In precedenza, invece, con la procedura “Sistema Unico” potevano essere istruite solamente le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori 5 settimane.
CIG in deroga a pagamento diretto INPS: online il nuovo applicativo
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le 9 settimane è possibile chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
A tal fine l’INPS ha rilasciato un apposito applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga dal 18 giugno 2020 direttamente all’Istituto.
Esso è disponibile sul sito INPS nei “Servizi OnLine” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Cassa integrazione a pagamento diretto dell’INPS: come richiederlo
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il richiedente potrà richiedere l’anticipazione anche del 40%. A tal fine, occorre selezionare l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
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