Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre la Legge 125/2021, di conversione del Dl 103/2021, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.
Dunque la conversione in legge del predetto decreto legge ha apportato significativi cambiamenti anche in materia di:
- ammortizzatori sociali;
- ricollocazione professionale;
- accordi di riallineamento.
In particolare si dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di CIG con causale COVID-19 per una durata massima di ulteriori 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che fruiscono di questa misura non possono avviare procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio tutte le novità.
CIG: cosa cambia
In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di CIG per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Tale divieto resto per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
oppure,
- dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Ricollocazione professionale: nuove risorse economiche
Si prevede, inoltre, che – per l’anno 2021 – 10 milioni di euro sono destinati all’attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste:
- in procedura fallimentare oppure in amministrazione straordinaria
- o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, tramite Decreto Interministeriale, saranno adottate le necessarie disposizioni applicative.
Accordi di riallineamento: cosa prevedono
Infine, in tema di riallineamento, si stabilisce che l’art. 10 della L. 199/2016, si interpreta nel senso che:
in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e firmataria dell’accordo provinciale di riallineamento.