Al fine di continuare a garantire una tutela economica ai lavoratori del settore call center, coinvolti in una procedura di Cig in deroga, sono state previste nuove risorse finanziarie per l’anno 2019. In particolare, l’art. 26-sexies, D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha riconosciuto a tal fine – esclusivamente per quest’anno – un nuovo finanziamento pari a 20 milioni di euro.
La novità legislativa è stata recepita dall’INPS con il Messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, fornendo le modalità operative per la corretta valorizzazione della denuncia mensile Uniemens.
CIGD call center, le tutele
La cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) in favore dei lavoratori del call center è una misura prevista dalla nuova riforme degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (L. n. 148/2015). In particolare, l’art. 44, co. 7 prevede l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di una specifica indennità. Essa è pari al trattamento massimo di integrazione salariale.
Cassa integrazione guadagni in deroga, gestione Uniemens
Ai fini operativi, le aziende interessate devono utilizzare nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.
Pertanto, in attesa della definizione delle necessarie modifiche procedurali, le imprese continueranno ad avvalersi del sistema della “CIG Aggregata”. Tale sistema vale per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD che abbiano inizio in data non successiva al 31 ottobre 2019.
Viceversa, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019 e censiti dall’Istituto con un apposito codice intervento, i datori di lavoro utilizzeranno le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema del “Ticket”.
CIGD call center, contributo addizionale
Le imprese che richiedono l’accesso alla CIG in deroga nei settori del call center, devono corrispondere un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015. L’obbligo decorre a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Il contributo si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile. Al riguardo, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.
CIG in deroga per il settore call center, gestione del TFR
Nel documento di prassi, l’INPS ricorda che le quote di TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.
CIGD call center, conguaglio Uniemens
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, l’azienda deve valorizzare:
- all’interno dell’elemento <CausaleCongCIGS> presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G807”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”;
- all’interno dell’elemento <CausaleStatCIGS> presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGSDatiStat, il nuovo codice causale “GF07”, avente il significato di “Lavoratore Call-Center in CIGD art. 26-sexies della legge 26/2019”.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavori valorizzeranno, all’interno dell’elemento, il nuovo codice causale “E405”. Tale codice prende il significato di “Versamento contrib. Addiz. Su CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”.