Online l’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in favore delle aziende operanti nei Comuni in cui è stata disposta la permanenza domiciliare dall’autorità pubblica. Questi ultimi, in particolare, possono usufruire dei trattamenti di integrazione salariale mediante conguaglio o rimborso. Per quanto riguarda il conguaglio, occorre compilare il flusso Uniemens. Quindi, con riferimento alla CIGO, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, dovranno indicare il codice di nuova istituzione “L065”. Mentre nell’elemento <CongCIGOAltImp> bisogna indicare l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Diversamente, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020, i datori di lavoro dovranno associare all’istanza un codice identificativo. Infatti, i datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR”.
Le modalità di presentazione delle istanze sono state specificate dall’INPS con il Messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021.
CIG per permanenza domiciliare: il “Decreto Agosto”
All’art. 19 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, è stata prevista una particolare tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.
In particolare, i datori di lavoro operanti esclusivamente nell’Emilia-Romagna, nel Veneto e nella Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di:
- integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- integrazione salariale in deroga (CIGD);
- assegno ordinario (ASO);
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
La causale specifica è “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, e ha una durata massima di:
- 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD;
- 20 giornate per la CISOA.
Rientrano nei trattamenti di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti.
Come fare domanda
Le domande di accesso al trattamento dovranno essere corredate da una specifica autocertificazione. All’interno del documento il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare i dipendenti non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità. La predetta autocertificazione, una volta compilata, dovrà essere allegata in formato “pdf”.
Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti dal 24 febbraio 2021.
Pagamento diretto dall’INPS
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari:
- per il pagamento;
- per il saldo dell’integrazione salariale;
entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.
Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Da notare che per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.
Conguaglio o rimborso
I datori di lavoro possono usufruire degli interventi di integrazione salariale mediante conguaglio o rimborso entro il termine di decadenza. Si ricorda, inoltre, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.