Le aziende hanno più tempo per chiedere l’intervento di integrazione salariale per emergenza Covid-19. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del Dl 125/2020, ha introdotto importanti novità in merito all’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario. In altri termini, la precedente scadenza fissata dapprima al 31 agosto, e successivamente al 30 settembre 2020 dall’art. 1, co. 9 e 10 del “Decreto Agosto”, è stata prorogata al 31 ottobre 2020.
Alla predetta data sono stati differiti anche i dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati). Pertanto, tutte le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
A confermarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha specificato che è in corso un invio centralizzato massimo, a mezzo Pec, per notificare alle imprese i provvedimenti di CIG in deroga INPS. Si specifica, sin fa ora, che ai fini dei termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, deve ritenersi valida come data di notifica quella d’invio della PEC.
CIG Covid-19 con fatturato: condizioni per l’invio dell’ulteriore periodo di 9 settimane
Come noto, il Dl 104/2020 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge 126/2020, ha introdotto importanti novità all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, il predetto decreto ha previsto la facoltà per le imprese di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane. In pratica, alle 9 settimane di cassa integrazione se ne aggiungono altre 9 da fruire dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Si ricorda, al riguardo, che il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa Covid-19. Il secondo ulteriore periodo di 9 settimane, invece, può essere richiesto esclusivamente in due condizioni:
- i datori di lavoro hanno già interamente fruito del precedente periodo di 9 settimane;
- il periodo di cassa integrazione è integralmente decorso.
Quindi, per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare specifica domanda di concessione dei trattamenti. In particolare, occorre inserire la causale “COVID 19 con fatturato”, e fornire una dichiarazione di responsabilità, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Con la citata dichiarazione di responsabilità, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- non avere subito un calo di fatturato;
- aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
A questo punto, dopo aver verificato i presupposti, l’INPS autorizza i trattamenti e stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.
CIG Covid-19 con fatturato: precisazioni sull’invio delle ulteriori 9 settimane
Per fruire delle ulteriori 9 settimane, occorre inoltrare domanda esclusivamente in via telematica sul sito INPS. In particolare, occorre accedere al servizio “Cig e fondi di solidarietà”, presente nella sezione “Servizi per aziende e consulenti”.
La domanda, si precisa, potrà riguardare un massimo di 9 settimane e periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Da notare che possono presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.
Sul punto, con il Messaggio in commento, l’INPS ha affermato che la trasmissione delle istanze è già possibile dal 15 ottobre 2020. Ciò a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
In merito al rispetto delle condizioni, l’INPS ha stabilito che tale aspetto sarà verificato in sede di istruttoria delle domande; pensiamo ad esempio l’intera fruizione delle prime 9 settimane.