Lo stato di emergenza epidemiologica che sta attraversando l’Italia ha costretto il Governo a ricorrere ai ripari per salvaguardare le imprese e i loro dipendenti. A tal fine, infatti, sono stati previsti interventi mirati di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, quali la CIGO, CIGD e Fondi di solidarietà, semplificandone l’accesso. Sul punto, l’Esecutivo è intervenuto più volte in relazione al propagarsi del virus: ultimo intervento cronologico, in tal senso, si è avuto con il D.L. n. 52/2020. Tale disposizione normativa ha esteso il periodo di CIGO e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale.
Con la Circolare n. 84 del 10 luglio 2020, l’INPS ha riepilogato dettagliatamente la disciplina degli ammortizzatori sociali oggetto di modifica alla luce del Covid-19. Ecco tutti i dettagli.
CIG Covid-19: la durata massima
L’art. 19, co. del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), modificato dall’art. 68 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), ha stabilito che i datori di lavoro – i quali nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – possono presentare domanda di CIGO o assegno ordinario (con causale “COVID-19 nazionale”), per una durata di 9 settimane. I periodi, però, devono decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
È possibile prevedere un incremento di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
Successivamente, l’art. 1 del D.L. n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020. La proroga, in tal caso, vale per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.
Resta ferma, quindi, la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti. Rimangono fuori da tali regole soltanto i datori di lavoro i quali hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle cd. “Zone rosse”. Per questi ultimi, la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.
Come richiedere le ulteriori 5 settimane
In relazione alla possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane, l’INPS precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive.
Tuttavia, le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
CIG Covid-19, periodo effettivamente fruito
In tutti i casi in cui il datore di lavoro intende richiedere la CIGO, è necessario presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, bisogna allegare alla domanda stessa un file excel. Tale file deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.
I files in questione consentono all’azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell’assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.
Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6; a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.
Termini di presentazione della domanda
In relazione al nuovo impianto normativo, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020.
Diversamente, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.
Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 52/2020