Con circolare 164 del 29 novembre 2013 l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulla salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto, ai fini del conseguimento e della misura del trattamento pensionistico.
La legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuta come Decreto del Fare ha apportato una modifica anche al D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009 disponendo:
“Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012, restano valide ed efficaci, tranne nei casi in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Quindi, prosegue la circolare, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei seguenti soggetti:
- cessati per mobilità;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla lettura completa della Circolare:
- Circolare numero 164 del 29-11-2013.pdf
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