Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Certificato antipedofilia, per la lotta alla pedopornografia, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In questa video guida si fa il punto della situazione, anche alla luce delle novità introdotte a livello di prassi dalla data di entrata in vigore della norma.
Dalla sua entrata in vigore, i datori di lavoro che assumono personale dipendente per svolgere attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, hanno un particolare obbligo. Devono cioè acquisire il certificato penale antipedofilia previsto all’articolo 25 del richiamato T.U. Questa certificazione ha lo scopo di verificare l’eventuale l’esistenza di condanne per i reati o sanzioni interdittive all’esercizio di talune attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Certificato antipedofilia, tutto quello che c’è da sapere
In questa video guida, come anticipato in premessa, l’Avv. Antonio Saccone, in compagnia del Dott. Manuel Marini, fa un riassunto relativamente a quest’obbligo normativo. Si sofferma in particolare su quella che è poi divenuta prassi nel corso degli anni, sui casi di esclusione da tale obbligo, come nel caso del lavoro domestico e sulle sanzioni che applicano nei casi di disapplicazione degli obblighi di legge.
Per approfondimenti vi rimandiamo inoltre ad un nostro precedente articolo, nel quale abbiamo presentato il certificato antipedofilia. Nella guida inoltre abbiamo elencato le prime FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia che ha adottato questo provvedimento. Infine in allegato all’articolo è possibile trovare anche i modelli numero 6A e 3bis necessari per richiedere il certificato del casellario giudiziale.
Leggi anche: Ministero del lavoro Circolare n. 9/2014