Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 9/2014 fornisce chiarimenti sul nuovo certificato antipedofilia, ovvero l’obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro, del certificato penale del casellario giudiziale, per l’assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori.
Come ricorderete, dallo scorso 6 aprile è in vigore infatti, il d.lgs nr. 39/2014 che, ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato penale antipedofilia.
Leggi anche: certificato penale antipedofilia, cos’è e come richiederlo
Certificato antipedofilia, cosa dice la circolare ministeriale
L’art 2. del d.lgs 39/2014, apporta delle modfiche al TU sul casellario giudiziale (DPR 312/02) introducendo l’art. 25-bis, secondo il quale,
“chi intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati:
- prostituzione minorile (600-bis del codice penale);
- pornografia minorile (600-ter del codice penale);
- detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale);
- adescamento minorenni (609-undieces del codice penale).”
La circolare del Ministero del lavoro chiarisce intanto che l’obbligo del certificato antipedofilia riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro instauratesi dopo il 6 aprile 2014 (non si applica ai rapporti di lavoro in essere).
Inoltre, si specifica che i rapporti di lavoro interessati da questo obbligo del certificato penale, non sono solo quelli di natura subordinata ma, anche le collaborazioni di natura autonoma che comportino ovviamente un contatto continuativo con i minori, fra le quali, in primo luogo, le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione ecc.
L’obbligo invece, non riguarda i rapporti di volontariato e i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby sitter o comunque di persone impiegate i attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”.
Questa esclusione è giustificata dal farro che la normativa in esame vuole tutelare i minori quando questi siano fuori dall’ambito familiare.
Personale interessato
L’obbligo riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali “che comportino contatti diretti e personali con i minori”, compresi anche le agenzie di somministrazione.
Viceversa, l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori.
La circolare ribadisce che l’obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini /ragazzi, insegnati sportivi per bambini/ragazzi ecc). Restano dunque escluse quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.
Modalità operative
Il Ministero del lavoro ribadisce quanto già chiarito dalla circolare del Ministero di Giustizia, ossia che, in carenza del certificato antipedofilia è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.
Certificato antipedofilia: circolare ministero del lavoro numero 9/2014
circolare ministero del lavoro nr. 9/2014 (689,8 KiB, 1.783 hits)