In una notizia apparsa sul proprio sito, l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sul delicato tema dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro comparativamente più rappresentativi, in breve CCNL leader. Sulla questione, l’INL era già intervenuto ad inizio anno con la Circolare n. 3/2018, chiarendo quello che sarebbe stato l’orientamento degli ispettori del lavoro qualora le aziende non applicassero i CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’intervento di prassi non lascia spazio ad interpretazioni fuorvianti: i contratti collettivi che non godono della “maggiore rappresentatività” in termini comparativi, e quindi non sottoscritti dalle oo.ss. più rappresentativi (CGIL, CISL e UIL), comportano la . E su tale posizione l’INL conferma che è attualmente in corso su tutto il territorio nazionale, specialmente nel settore terziario, nel quale si manifestano maggiormente le violazioni contributive, una massiccia azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale.
CCNL comparativamente più rappresentativi: stop al dumping
A partire da gennaio 2018 l’INL, sollecitato da continue segnalazioni di problematiche relative alla mancata applicazione di CCNL leader, ha dettato le istruzioni operative agli ispettori del lavoro per dare finalmente applicazione all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’articolato stabilisce che
“salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Mancata applicazione dei CCNL leader: sanzioni e conseguenze
L’azione dei funzionari dell’INL si concentrano dunque su quella fetta di aziende che ancora oggi non applicano i contratti leader sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, ma si basano su contratti stipulati da oo.ss. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFSAL e altre sigle minoritarie).
Ma quali sono le conseguenze per tali imprese? Ebbene, in sede di accertamento, il personale ispettivo dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.).
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L’applicazione dei contratti leader è fondamentale per:
- il godimento di agevolazioni contributive;
- per il calcolo della contribuzione dovuta;
- nonché per l’efficacia dei contratti atipici e flessibili.
Laddove il datore di lavoro abbia applicato un CCNL che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, potrebbe avere:
- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di contratti flessibili;
- allo stesso modo le aziende che beneficiano di sgravi contributivi vedranno revocarsi tali agevolazioni.
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Si pensi all’uso del contratto intermittente ad esempio; nel caso di irregolarità gli ispettori possono trasformarli a tempo pieno e indeterminato. Stesso discorso vale anche per i soggetti committenti che risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.
INL Notizia del 20 giugno 2018
Alleghiamo infine il testo della notizia così come apparsa sul sito dell’Ispettorrato Nazionale del Lavoro.
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