L’INPS, con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, fornisce dettagliate istruzioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria riguardanti le richieste di integrazione salariale dovute alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle elevate temperature.
Le indicazioni fornite dall’INPS si rivolgono a due categorie di datori di lavoro:
- Datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO).
- Datori di lavoro che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto dagli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Procedura in caso di ordinanza della Pubblica Autorità
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta tramite un’ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro sopra menzionati possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
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In tali circostanze, i datori di lavoro devono indicare nella relazione tecnica, presente nella domanda o allegata alla stessa, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative. Non è necessario allegare l’ordinanza stessa alla domanda.
Queste istruzioni mirano a semplificare il processo per i datori di lavoro, permettendo una gestione più efficiente delle richieste di integrazione salariale durante periodi di caldo eccessivo che impediscono il regolare svolgimento delle attività lavorative.
Stress termico a lavoro, problema non nuovo per le istituzioni
Il percorso di tutela dei lavoratori che si trovano a fronteggiare condizioni meteo ben poco clementi e in grado di costituire una minaccia alla salute sul luogo di lavoro, non è iniziato di certo con il citato messaggio Inps di qualche giorno fa. Infatti Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) erano già ben consce del problema delle alte temperature e della necessità di intervenire con una soluzione ad hoc, quale appunto la cassa integrazione per il caldo. Senza contare il comunicato stampa Inps-Inail dello scorso 26 luglio, ne abbiamo parlato nella nostra guida Al lavoro fa troppo caldo? Ecco quando il lavoratore può rifiutarsi di lavorare….
L’INL era già intervenuto sul tema nel luglio del 2022, con la nota n. 4639. In sintesi nel documento l’ente aveva affrontato la problematica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati in contesti ad elevata temperatura – raccomandando l’importanza di intensificare le azioni di prevenzione del pericolo da stress termico. Individuate altresì aree a particolare rischio di eventi lesivi per la propria salute a causa del caldo: tra gli altri, i settori dell’agricoltura, del florovivaismo e dei cantieri stradali e dell’edilizia.
Messaggio Inps, il n. 1856 del 2017
Non solo. Non dobbiamo dimenticare che un precedente messaggio Inps, il n. 1856 del 2017, era intervenuto in tema di cassa integrazione per alte temperature. Lo aveva fatto chiarendo che le elevate temperature, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o nell’ambito delle quali sia previsto l’uso di materiali o il compimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono rappresentare evento che dà diritto alla cassa integrazione.
Nello stesso messaggio era poi menzionato il rilievo della temperatura percepita, anche essa presupposto per l’assegnazione della CIG.
Le raccomandazioni dell’Ispettorato del Lavoro in tema di tutela dei lavoratori
Sul “Rischio Calore” l’ispettorato del lavoro ha emanato la Nota 5056 del 13 luglio 2023 diretta ai datori di lavoro e agli ispettori, con la quale riepiloga le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. La nota in particolate richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.
Come accennato poco sopra, l’anno scorso l’Ispettorato era intervenuto su questi argomenti, ricordando che in ipotesi di temperature molto elevate (e sopra i 35°), che rendono difficile e pericoloso lo svolgimento di lavorazioni – specialmente in luoghi esposti al sole – i datori di lavoro hanno titolo per domandare (ed ottenere) la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Ecco perché non deve stupire che, nella nota in oggetto, l’Ispettorato indicava anche l’opportunità di mettere in atto iniziative ad hoc di sensibilizzazione e comunicazioni da condividersi nel quadro dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali. D’altronde si tratta di elementi che ben si combinano con il Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il d. lgs n. 81 del 2008.
Di fatto dunque il citato messaggio Inps n. 2999 dello scorso 28 luglio si colloca in un filo logico di tutela del lavoratore, al quale hanno finora partecipato Inail, Ispettorato del Lavoro e appunto l’istituto di previdenza sociale.
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