Il recente messaggio 2276 dell’Inps fornisce ulteriori linee guida per le domande di Cassa Integrazione Ordinaria CIGO.
Le novità contenute nel messaggio riguardano soprattutto la semplificazione del file .CSV da allegare alle istanze e le domande di Cassa Integrazione Ordinaria CIGO per aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno. In questi ultimi casi risultano fondamentali le caratteristiche del processo produttivo.
Il messaggio ritorna inoltre sui bollettini meteo da acquisire d’ufficio da parte dell’Inps come da messaggio 1856 del 2017. Viene quindi segnalato alle sedi dell’Istituto dove poterli reperire attraverso intranet interna.
Vediamo dunque brevemente il messaggio, per un esame più completo si rimanda al testo integrale.
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Cassa Integrazione Ordinaria CIGO, novità
Semplificazione del file .CSV
Nella domanda di Cassa Integrazione Ordinaria CIGO l’azienda deve inserire una serie di informazioni come disposto dal D.Lgs 148/2015. A questo scopo è stato predisposto un file in formato CSV come da allegato 3 della circolare Inps 197 del 2015.
Per quanto riguarda le ferie (colonna J), vedi circolare Inps 139 del 2016 (parte seconda, punto 6), e per le informazioni relative ai lavoratori ai fini delle politiche attive (colonne B – C – D – E – F – K), visto l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs 148/2015 per la CIGO, diventa possibile compilare in modo semplificato il file .CSV:
- colonna K: indicare sempre ‘N’
- colonne B – C – D – E – F – J: non compilare
A partire dal 01.06.2017, data di pubblicazione del messaggio 2276, le informazioni contenute nelle colonne di cui sopra non verranno prese in considerazione nelle domande di CIGO.
Il messaggio 2276 segnala inoltre che prossimamente, dopo il completamento e l’applicazione generale del sistema di gestione della CIG con i dati provenienti dal flusso Uniemens, verrà abolito il file .CSV da allegare all’istanza di CIGO.
Aziende soggette a contrazioni periodiche dell’attività lavorativa
Per le richieste di CIGO di aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, legate alle caratteristiche del loro processo produttivo, l’Inps ha avanzato una richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero ha ritenuto che, tenuto conto del contesto economico e produttivo in cui l’impresa si trova ad operare, non si ha imputabilità nel caso in cui le caratteristiche proprie del processo produttivo del prodotto di riferimento devono intrinsecamente subire delle contrazioni di attività anche ricorrenti.
Possono quindi accedere alla CIGO, con i requisiti previsti dalla normativa, le aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo come ad esempio accade nel settore calzaturiero. Il messaggio 2276 sottolinea inoltre però come il lavoro stagionale non può comunque essere coperto da integrazione salariale.
Le aziende che rientrano in quelle soggette a contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti, nella relazione tecnica allegata alla domanda di CIGO, dovranno quindi descrivere:
- la situazione aziendale complessiva con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo in cui l’impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l’azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività;
- le precedenti richieste aziendali di ricorso alla CIG;
- il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo e il rapporto tra contratti di lavoro a tempo indeterminato all’interno dell’impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un numero elevato di rapporti a tempo indeterminato, rispetto a quelli di natura temporanea, indicherebbe un’attività aziendale che non è solo legata ai cicli del settore di riferimento);
- la continuità dell’attività aziendale.
Applicabilità delle nuove linee guida
Le linee guida e i chiarimenti forniti sia dal messaggio 2276, sia dal messaggio 1856 del 2017, verranno applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.
In riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps 146 del 2006.