Con il Messaggio 2901 del 21 luglio 2020, l’INPS affronta la questione dei termini di decadenza delle domande di CIG ordinaria, agricoli e in deroga e di assegno ordinario.
L’Istituto, dopo aver effettuato una riflessione sulla normativa vigente in materia, fornisce precisazioni per la corretta determinazione del termine di decadenza, anche con riferimento ai periodi plurimensili. Le aziende, una volta ricevuta notizia di reiezione, possono richiedere la revisione della domanda o presentarne una nuova per un diverso periodo.
I termini decadenziali non devono intendersi in termini assoluti, ma operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta; potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Cassa integrazione covid: il regime decadenziale
La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di un ulteriore duplice intervento ad opera:
- prima, del Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 77/2020;
- successivamente, del D.L. n. 52/2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, del Dl 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di:
- cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- assegno ordinario (ASO);
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
Secondo il disposto normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
CIGO, ASO, CISOA e CIGD: termini decadenziali
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Diversamente, per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.
Durata plurimensile delle domande
Il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti; esso deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Infatti, il datore di lavoro può sempre inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
Per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio 2020 all’8 agosto 2020, trasmessa oltre il 31 agosto 2020, la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio. Dunque, per il periodo dal 1° all’8 agosto 2020, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda.
Integrazione salariale sportivi professionisti
In relazione al particolare trattamento previsto, in favore degli sportivi professionisti, l’INPS ha comunicato che le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.
Pertanto, su avviso conforme del Ministero del Lavoro, gli effetti del regime decadenziale sopra descritto, relativo alle istanze di concessione dei due trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito messaggio. In tal senso, deve intendersi modificato il termine di 15 giorni di cui al Messaggio INPS n. 2856/2020.
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