La Legge di Stabilità 2016 ha destinato 18 milioni di euro per finanziare la CIG in deroga del settore pesca. La recente circolare 177 dell’INPS fornisce diverse indicazioni in merito, vediamole.
La Legge di Stabilità 2016 (vedi Legge 208 del 2015) ha previsto all’art. 1, comma 307, che nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione sono destinati, per il 2016, 18 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga nel settore pesca.
Richiamando l’accordo sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa come il Decreto Interministeriale 1600069 disponga l’assegnazione di quanto sopra tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite al 2015 e presentate entro e non oltre il 25.01.2016.
L’INPS con i messaggi 3357 e 3361 ha dato disposizioni sulla liquidazione delle istanze riferite ai periodi di competenza dell’annualità 2015.
La circolare 177 fornisce quindi indicazioni sui requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga del settore pesca, e sulla presentazione e gestione delle relative istanze per i periodi di intervento 2016.
Per un esame più completo e approfondito della circolare INPS 177 si rimanda al testo integrale riportato a fondo pagina.
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Destinatari e requisiti per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga nel settore pesca
La circolare 177 richiamando il D.I. 1600069 individua come destinatari del trattamento di CIG in deroga il personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore, di cui alla Legge 142/2001, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che purtroppo ha investito il settore.
Lo stesso decreto ministeriale, ripreso anche dalla circolare 177, precisa che possono essere destinatari della CIG in deroga anche i soci lavoratori che prestino attività lavorativa presso l’impresa se caratterizzati da contribuzione da lavoro dipendente in forma subordinata.
I principali requisiti al trattamento in deroga per il settore pesca sono:
- il lavoratore benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.I. 83473/2014;
- l’impresa deve utilizzate gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue come previsto dall’art. 2, comma 8, del D.I. 83473/2014.
La circolare 177 specifica inoltre che questo tipo di trattamento non è riconosciuto agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi gestite dai medesimi poiché non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
Caratteristiche del trattamento di CIG in Deroga
Il trattamento di CIG in deroga per il settore pesca presenta le seguenti caratteristiche
- viene riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca, anche collegate ai periodi di fermo biologico, in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro;
- viene riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente;
- può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.
La circolare 177 precisa che l’accesso a questo tipo di misura può avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le Autorità marittime locali.
Viene inoltre evidenziato il concetto di “Minimo Monetario Garantito” da indicare sui singoli verbali di accordo sottoscritti presso le Capitanerie di Porto. Questa clausola è un presupposto di legittimità per l’autorizzazione e l’erogazione dell’integrazione salariale in deroga.
Presentazione della domanda di CIG in Deroga
La circolare 177, richiamando il D.I. 1600069, descrive il flusso che richiede una gestione articolata in diverse fasi per i periodi di intervento relativi al 2016.
Nello specifico si dovrà procedere con la presentazione delle domande tramite la “procedura DigiWeb” entro il 30.01.2017, fermo restando il limite concessorio pari a 3 mesi previsto dall’art.1, comma 2, dello stesso decreto.
È poi previsto il monitoraggio della spesa e la quantificazione delle risorse residue, dopo il pagamento delle domande riferite al 2015, insieme alla comunicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei criteri da adottare per l’utilizzo delle risorse di cui sopra.
Successivamente verranno date nuove istruzioni operative dalla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS per l’autorizzazione e l’erogazione della CIGD relativa al periodo di intervento 2016.
La circolare 177 precisa infine che è esclusivamente previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno del reddito.
Circolare INPS numero 177 del 13-09-2016 (468,4 KiB, 775 hits)