Il Decreto Rilancio prima e il Dl 52/2020 poi hanno apportato significative novità nell’ambito della cassa integrazione in deroga, richiesta con causale “Covid-19 nazionale”. Allo stato attuale, il datore di lavoro può ricorrere alla CIGD per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
È possibile richiedere ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Inoltre è ammessa la possibilità di riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane dopo che sono state autorizzate le 14 settimane.
Ma chi può accedere alla CIG in deroga? Quali sono le condizioni e i requisiti? Le risposte sono contenute nell’ultimo intervento di prassi dell’INPS (Circolare n. 86 del 15 luglio 2020) che fornisce tutte le indicazioni in merito.
Cassa integrazione in deroga Covid: ulteriori 9 settimane
Nella previsione originaria del Decreto Rilancio, soltanto i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potevano accedere al trattamento di cassa in deroga, per le predette quattro settimane, anche per periodi con decorrenza antecedente al 1° settembre 2020. Unica condizione richiesta era che gli stessi avessero interamente fruito delle 14 settimane precedentemente autorizzate.
Successivamente, sulla materia è intervenuto il Dl 52/2020, che ha introdotto una serie di disposizioni speciali relativamente ai trattamenti di integrazione salariale. Tale norma, in particolare, ha stabilito che tutti i datori di lavoro i quali abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Resta comunque ferma la durata massima complessiva di 18 settimane. Riguardo agli accordi sindacali, nel testo novellato si precisa che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga sono riconosciuti:
- la contribuzione figurativa;
- gli assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
CIG in deroga covid: destinatari
La CIG in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
Restano, invece, esclusi dall’applicazione della misura i datori di lavoro domestico.
Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.
Possono essere parimenti destinatari della misura i lavoratori a domicilio. Ciò vale anche se questi ultimi siano occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo.
Sono ammessi al trattamento anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI.
Cassa in deroga covid: richiesta di periodo ulteriore
I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato delle 14 settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di 4 settimane, dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.
In particolare, per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle cd. “zone rosse” e per quelli con unità produttive site nelle cd. “regioni gialle”, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane, vale a dire:
- 27 complessive (22 + 5) per le “zone rosse”;
- 18 complessive (13 + 5) per le “regioni gialle”.
Termini di invio delle domande di cig in deroga covid
La CIG in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, è concessa direttamente dall’INPS:
- le domande relative ai trattamenti di cassa in deroga devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- la scadenza è spostata al 17 luglio, se tale data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
- infine le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione per il periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Come fare domanda di cassa in deroga covid direttamente all’INPS
L’istanza è disponibile nei “Servizi OnLine” per “Aziende, consulenti e professionisti”
- alla voce “Servizi per aziende e consulenti”,
- sezione “CIG e Fondi di solidarietà”,
- opzione “CIG in deroga INPS”.
La domanda dovrà essere corredata:
- dalla lista dei beneficiari;
- dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.
Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020
Alleghiamo infine il testo della circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020 (260,7 KiB, 1.485 hits)