L’esonero contributivo in favore delle imprese che non hanno fruito di ulteriori periodi di CIG per Covid-19, possono godere dell’agevolazione tra il 15 agosto e il 31 dicembre. Il beneficio è di quattro mesi, ossia dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.
Da notare che l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse. A tal fine, occorre avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa, inoltre, che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020.
Sgravi INPS per non fruisce della CIG: la norma
L’art. 3 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di CIG Covid-19.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. Tale codice assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo.
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Esonero contributivo per imprese che non hanno fruito di CIG per Covid-19: ammontare dell’esonero
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. Mentre la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.
Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi.
Infine, la retribuzione globale deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale.