Quali sono le novità della Cassa integrazione Covid-19 alla luce del susseguirsi dei Decreti Ristori? Come noto, il Governo è intervenuto ripetutamente con appositi Dpcm e Decreti-Legge per contenere l’innalzamento della curva epidemiologica da Coronavirus e attenuare gli effetti della conseguente crisi economica dovuta a chiusure e limitazioni. Ciò ha inciso direttamente sulla proroga della cassa integrazione guadagni relativamente alle imprese costrette a sospendere temporaneamente le proprie attività. Ed è per questo che, con la Circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha attentamente riepilogato la disciplina degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGD e ASO).
Innanzitutto è stato specificato che il Decreto Ristori bis D.L. 137/2020 ha rideterminato il periodo di CIGO, CIGD e ASO per Covid-19. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
Attenzione però: i datori di lavoro che hanno richiesto di rientrare in tale ultima disciplina potranno, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previste anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Ad esempio, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per Covid-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.
Ecco i dettagli della circolare INPS.
Cassa integrazione Covid-19: i destinatari
Il Decreto Ristori prevede che le 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane del Decreto Agosto. Ciò a condizione che lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati:
- dal Dpcm del 24 ottobre 2020, come sostituito dal Dpcm del 3 novembre 2020;
- dal Dpcm del 3 dicembre 2020.
Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
Peri datori di lavoro che hanno completato le 18 settimane di trattamenti (9+9), la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal “Decreto Agosto”.
Domande di assegno del FIS: come fare
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà.
Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane.
Cassa integrazione in deroga covid-19: ultime dall’INPS
Relativamente ai trattamenti di CIGD, si precisa che il Decreto Ristori non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che la domanda di CIGD dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale.
Si ricorda, al riguardo, che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
CIG Covid-19 nei Decreti Ristori: scadenze invio domande
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, l’art. 12, co. 6, del D.L. n. 137/2020 prevede altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare i dati per il pagamento:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
CIGO, CIGD e ASO covid-19: modalità di pagamento diretto o con anticipo
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente.
Rimane ferma anche la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, con o senza anticipo immediato del 40% della prestazione. Inoltre non vi è obbligo per l’azienda di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
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Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire:
- entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Successivamente, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Quindi, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Contributo addizionale Cassa integrazione Covid-19
La circolare illustra infine anche le percentuali del contributo addizionale dovuto dalle aziende fruitrici di cassa integrazione covid-19:
- contributo addizionale 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
- 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
- nessun contributo: per le imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20%. Lo stesso vale per le imprese dei settori previsti dai vari DPCM a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.
INPS, circolare 139 del 7 dicembre 2020
Di seguito alleghiamo la circolare in oggetto.
INPS, circolare 139 del 7 dicembre 2020 (532,8 KiB, 484 hits)