Modificate le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Infatti, l’istanza deve essere inviata all’INPS, non prima di 30 giorni, non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. Entrambi i termini richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Tuttavia, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021. Nel documento di prassi l’Istituto Previdenziale ha chiarito che il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”. Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
FdS bilaterali: la normativa
Il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), n. 7), della L. n. 183/2014, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
A tal fine, l’INPS (Circolare n. 122 del 17 giugno 2015) ha fornito le relative istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie garantite dai Fondi di solidarietà già operativi. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore. Inoltre, in tema di assegno ordinario, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, 15 giorni prima della medesima data.
In data 20 maggio 2021 è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 20 maggio 2021.
Cassa integrazione per attività professionali: domanda di assegno ordinario
A norma dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata all’INPS non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria. Pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Tuttavia, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
In caso di presentazione tardiva, il trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.
Dunque, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e il 28 settembre 2021 è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 28 settembre 2021.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 28 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa integrazione per attività professionali: presentazione della domanda con causale “COVID-19”
I datori di lavoro iscritti al FdS bilaterale per il settore delle attività professionali, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19:
- al Fondo di integrazione salariale (FIS);
- ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige:
- alla cassa integrazione in deroga, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro.
Diversamente, le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.
Dunque, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”.