Il Garante della privacy, con provvedimento nr. 26 dello scorso fine gennaio, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante la costituzione, presso l’Inps, del casellario dell’assistenza.
Il casellario dell’assistenza è stato previsto dall’art. 13 co 4 del d.l nr. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, ha lo scopo della “raccolta, conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
“Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le
organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse…”.
La costituzione del Casellario mira a definire un quadro complessivo del settore dell’assistenza sociale al fine di gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l’efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi.
Da qui, nasce l’obbligo di tutte le amministrazioni locali e, di ogni altro ente che eroga tali prestazioni, di mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto; inoltre, sarà compito dell’Inps di rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al Ministero del lavoro, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni.
Nella banca dati saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate. Inoltre, in apposite sezioni separate, dedicate alla non autosufficienza, ai minori in condizioni di disagio e alla povertà, saranno trattate le informazioni sulla presa in carico da parte dei servizi sociali, in forma del tutto anonima nei casi più delicati. I dati direttamente identificativi saranno consultabili esclusivamente dagli enti locali, solo per le prestazioni da essi erogate, e dall’Inps, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate per effettuare controlli sui beneficiari delle prestazioni sociali agevolate.
Dunque, il casellario sarà costituito dalle seguenti componenti:
a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE”;
b) banca dati delle prestazioni sociali non incluse tra quelle di cui alla lettera a);
c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, nel caso in cui alle prestazioni individuate nelle lettere a) e b) sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.
In particolare, per le prestazioni sociali, sono censite nel casellario le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
- tipologia delle prestazioni sociali;
- informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali;
- in caso di prestazioni sociali agevolate, informazioni relative al valore sintetico dell’ISEE, dell’ISR e dell’ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d’età, estratte dal sistema informativo dell’ISEE di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
ll parere positivo dell’Autorità, come si legge nella newsletter del Garante, “è stato reso su una versione di decreto che ha accolto integralmente le osservazioni e i suggerimenti forniti dall’Ufficio del Garante in alcuni incontri e contatti informali con il Ministero.
Le osservazioni, volte a perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati, hanno riguardato in particolare la selezione delle informazioni destinate a confluire nel casellario, l’individuazione dei soggetti che possono consultarle, le modalità di raccolta e di anonimizzazione dei dati relativi ai minori in situazioni di disagio”.
Tutte le modalità tecniche del casellario saranno individuate dall’Inps con appositi decreti di cui noi, come sempre, ve ne daremo conto.