Blocco di qualsiasi procedura cautelare ed esecutiva per emergenza covid-19 fra cui anche pignoramenti, cartelle esattoriali e fermi amministrativi. Considerata l’emergenza epidemiologica da covid-19, in caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali, Agenzia delle entrate riscossione, ex Equitalia, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, non potrà avviare alcuna procedura di fermo amministrativo; a prevederlo è il decreto Cura Italia.
Anche chi ha già ricevuto un preavviso di fermo è al riparo da eventuali procedure cautelari poste in essere dall’Agente di riscossione. Per chi invece è già stato destinatario di un fermo amministrativo, è concessa la possibilità di richiederne la sospensione avvalendosi degli appositi indirizzi e-mail attivati dall’Agenzia delle entrate-riscossione.
Ecco in chiaro come opera la sospensione del fermo amministrativo per l’emergenza da covid-19.
Fermo amministrativo: la procedura ordinaria
Il fermo amministrativo sui veicoli è una delle procedure cautelari poste in essere dall’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER); procedura con la quale viene disposto il blocco dei veicoli intestati al debitore che non ha pagato una cartella esattoriale, un avviso di accertamento oppure un avviso di addebito INPS affidato all’Agente della riscossione.
Il fermo amministrativo prevede una fase preliminare. che si sostanzia in un invio al debitore di un “preavviso di fermo”. Atto con il quale lo stesso debitore viene sollecitato ad effettuare il pagamento degli importi dovuti entro i 30 giorni successivi alla ricezione del preavviso o comunque di chiedere una rateazione delle somme a debito. In caso di inerzia del debitore che non si attiva nè pagando il debito né chiedendo la rateazione, oppure in mancanza di provvedimenti di sgravio, si procede all’iscrizione del fermo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
Il fermo viene iscritto sul veicolo la cui targa è indicata nel suddetto preavviso.
In caso di richiesta di rateazione successiva all’iscrizione del fermo, la sospensione dello stesso avviene solo dopo l’integrale pagamento della 1° rata. In tale caso specifico, l’Agente della riscossione consegna al debitore un documento contenente il proprio consenso alla sospensione del fermo.Documento che dovrà essere presentato al PRA per la relativa annotazione.
Il fermo amministrativo non viene iscritto laddove il debitore, sempre nel termine dei 30 gg, dimostri che il veicolo è strumentale allo svolgimento della propria attività di impresa o professionale. Non si procedere altresì all’iscrizione del fermo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.
Fermo amministrativo, motivo della sospensione
In virtù dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, ha disposto, in merito all’attività di riscossione:
- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 nonché
- fino al 31 maggio 2020, la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Durante il periodo di sospensione sopra individuato, l’Agenzia delle entrate Riscossione, non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amm.tivo) o esecutiva (ad esempio pignoramento).
La sospensione disposta dal decreto Cura Italia
Rientra tra le procedure cautelari sospese l’iscrizione del fermo amministrativo.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’A.D.E.R. sul proprio portale web, durante il periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio:
- non poavviata alcuna procedura di fermo amministrativo;
- chi ha già ricevuto un preavviso di fermo, con scadenza nel periodo di sospensione del termine dei 30 giorni entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute, non subirà alcuna iscrizione di fermo;
- chi ha già ricevuto un preavviso di fermo con termine di 30 giorni già spirato ma con procedura di fermo non ancora attivata, non sarà destinatario di alcun provvedimento cautelare fino al 31 maggio.
Per chi ha già subito il fermo amministrativo e dunque si ritrova con il proprio veicolo bloccato alla circolazione, durante il periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio, è comunque possibile pagare integralmente il debito per ottenerne la cancellazione del fermo amministrativo.
Termini di sospensione fermo amministrativo |
|
Caso specifico | Sospensione automatica |
Preavviso di fermo non ancora emesso | Si |
Preavviso emesso ma con termine di 30 gg ancora in essere | Si |
Preavviso emesso e termine di 30 gg scaduto | Si |
Fermo amo.tivo già attivo | No |
In caso di fermo amministrativo già attivo per il quale si volesse richiedere la sospensione, considerando la chiusura quasi generalizzata degli sportelli fisici dell’Agente della riscossione, è possibile richiedere assistenza tramite gli appositi indirizzi e-mail attivati dall’Agente della riscossione. Indirizzi utilizzabili per i casi più urgenti e non differibili.
Si ribadisce che la richiesta di sospensione può essere effettuata in seguito all’integrale pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione ordinario o straordinario.
Gli indirizzi in parola sono disponibili al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/Elenco-email_casi-urgenti-e-indifferibili.pdf
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