E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 novembre il Decreto attuativo emanato il 6 novembre dal MEF, Ministero Economia e Finanze, che regola il nuovo piano di rateazione delle Cartelle Equitalia in 120 rate, così come previsto dal Decreto Fare 2013 (articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013).
I debiti accumulati nei confronti di Equitalia potranno quindi essere dilazionati d’ora in poi in 120 rate (10 anni) con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri 10 anni al termine.
L’approvazione del piano di rateazione decennale però è vincolato alla situazione di grave crisi del debitore dovuta alla congiuntura economica e per ragioni non riconducibili alla volontà del debitore, quindi non sarà concessa automaticamente a tutti i richiedenti.
Richiesta di rateazione ordinaria o straordinaria
D’ora in poi quindi sulla base del presente decreto all’atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore potrà alternativamente:
- chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà con le procedura vigenti fino ad oggi;
- chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Proroga della rateazione
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore potrà alternativamente:
- chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Per la richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore potrà alternativamente:
- chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità;
- Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Condizioni per la richiesta del piano di rateazione
- Per la richiesta dei piani straordinari, dopo aver accertato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, lo stesso dovrà attestare la grave situazione di difficoltà indipendente dalla propria responsabilità legata alla congiuntura economica, direttamente all’agente della riscossione unitamente alla restante documentazione comprovante tutti i requisiti.
- L’agente della riscossione concederà quindi i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata (in un piano ordinario di 72 rate):
- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile (calcolato in base al codice civile) e l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 ed 1.
Per questi ultimi controlli il debitore dovrà quindi allegare all’istanza di rateazione tutta la necessaria documentazione contabile aggiornata.
- Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al decreto.Ad esempio:- se il contribuente è una persona fisica e l’importo della rata risulta pari al 20.40% del reddito mensile, potranno essere concesse al massimo 73 rate.
Link al testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale con le relative tabelle allegate:
www.gazzettaufficiale.it