L’INPS ha rilasciato la circolare numero 194 del 27 novembre con la quale fornisce importanti chiarimenti e precisazioni in merito a calcolo durata NASpI, requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo e presentazione della DID.
La Circolare si è resa necessaria a seguito delle novità contenute nei due decreti legislativi n.148 e 150 del 14 settembre, attuativi della legge delega cosiddetto “Jobs Act”, entrati in vigore dal 24 settembre scorso.
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Con la Circolare viene precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo durata NASpI e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
Calcolo Durata NASpI
Limiti massimi di durata della indennità NASpI
L’art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5 del D. Lgs. n.22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane ovvero 1 anno e mezzo.
Ciò comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta, in proporzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione, per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.
Calcolo durata NASpI per lavoratori stagionali del turismo
Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015 contiene disposizioni in merito al calcolo della durata della NASpI, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015.
In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015, il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.
Quindi se la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulta inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.
La durata della NASpI così calcolata non può in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.
Detta norma può essere applicata solo se la cessazione involontaria del rapporto di lavoro derivi da lavoro stagionale nel settore turismo e stabilimenti termali, a tal proposito nella circolare è presente una tabella contenente le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione.
Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo art. 21 dello stesso Decreto stabilisce inoltre che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Pertanto vi sono due modalità di presentazione della cosiddetta DID, ovvero una diretta, con l’inserimento in modalità telematica, e l’altro indiretto attraverso la presentazione della domanda di disoccupazione.
Requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.
Lavoratori domestici: chiarimenti
Ai fini del diritto alla concessione della NASpI uno dei requisiti essenziali è quello delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, non avendo l’INPS a disposizione alcuna denuncia da cui attingere questa informazione, procederà a questo calcolo. E’ necessario ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici. Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.
Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli
Per tutti i lavoratori per cui le aziende non sono interessate dall’invio dell’Uniemens, si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione.
Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Periodi neutri.
Il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro sono contraddistinti da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.
Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
Ulteriori chiarimenti sul calcolo durata NASpI
La circolare si conclude quindi con l’elencazione di ulteriori chiarimenti:
- sul calcolo della durata dell’indennità in relazione alla fruizione di indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga nel quadriennio di osservazione;
- sulla valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI;
- sui contratti di solidarietà.
Circolare INPS numero 194 del 27-11-2015 (239,8 KiB, 1.242 hits)
Link esterno: INPS
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