È possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione del pagamento degli stipendi? A questo interrogativo ha dato risposta l’INL con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021. Il documento di prassi, in particolare, ha specificato espressamente che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981 ossi il cumulo giuridico. Perché? L’Istituto Nazionale del Lavoro afferma che le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria. Inoltre, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, co. 2.
In altre parole, la disciplina non è applicabile:
- nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte;
- nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità.
Quindi, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.
Tracciabilità degli stipendi: la disciplina
Ai sensi dell’art. 1, co. 910-913 della L. n. 205/2017, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti per legge a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.
Busta paga in contanti: sanzioni
Laddove la corresponsione dell’importo contenuto nella busta paga sia effettuata con modalità diverse da quelle appena elencate, scatta le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
Dunque, non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio, in quanto illecito non materialmente sanabile. Pertanto, la sanzione sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) da versare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione. Verbale che può essere impugnato, entro 30 giorni, con ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
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Quando si configura un illecito
Ma quando si configura esattamente un illecito? Ebbene, esso si configura “ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente”.
Si può applicare il cumulo giuridico per le sanzioni?
Il sistema del cumulo giuridico, disciplinato dall’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, si applica alle sanzioni amministrative.
Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.
Attenzione però: ciò non è applicabile in due ipotesi:
- nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte;
- nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità.
Il parere dell’INL
Secondo l’INL non risulta invocabile l’istituto del cumulo giuridico in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria
Inoltre, non si può ritenere applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 cod. pen., in tema di continuazione tra reati:
- sia perché l’art. 8 della L. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza;
- sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.