Semaforo verde per l’invio dell’istanza all’INPS per il bonus servizi di baby-sitting. La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- applicazione web, disponibile sul portale dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”;
- Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite:
- SPID almeno di livello 2;
- Carta di identità elettronica (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Il bonus, si ricorda, ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.
Bonus servizi di baby-sitting 2021: la disciplina
Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, l’art. 2 del D.L. n. 30/2021 ha disposto, per il 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori:
- affetti da Coronavirus;
- in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, rilevano tutti i casi sopra descritti che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Bonus servizi di baby-sitting 2021: cos’è e come funziona
La suddetta norma prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.
Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.
Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992:
- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza;
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola, ossia:
- il codice meccanografico della scuola;
- il nome dell’Istituto;
- la partita IVA;
- la tipologia di scuola;
- classe frequentata.
Il bonus per servizi di baby-sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari.
Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118.
Bonus servizi di baby-sitting 2021: incompatibilità
La misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai co. 2 e 5 del medesimo art. 2 del D.L. n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti:
- se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore;
- se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.