Hai percepito somme dall’INPS a titolo di trattamenti di famiglia, come ad esempio il premio alla nascita (cd. bonus mamma domani) e il bonus bebé? Sei in dubbio se tali importi rientrano fra i redditi da indicare per gli assegni familiari, ovvero si contano ai fini del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF)? A fornire una risposta sul tema ci ha pensato direttamente l’Istituto Previdenziale, che è intervenuto con il Messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, a seguito anche di numerose richieste pervenute circa la corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di assegno per il nucleo familiare.
Per l’Istituto Previdenziale non ci sono dubbi: acquisito il parere del Coordinamento generale Legale dell’Istituto, che si è espresso sulle prestazioni in commento alla luce della normativa vigente ed in considerazione delle peculiarità delle stesse, è stata affermata la totale esclusione dalla formazione del reddito complessivo dei benefici economici su richiamati.
Ma andiamo più nel dettaglio del chiarimento fornito dall’Istituto Previdenziale.
Premio alla nascita: la disciplina
Il premio alla nascita, introdotto dall’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), attribuisce appunto un premio alla nascita, o all’adozione di minore, di 800 euro. La richiesta può essere fatta dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Esso è operativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e corrisposto in unica soluzione dall’INPS. Dal punto di vista fiscale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del Dpr. n. 917/1986.
Bonus bebè: la disciplina
Il bonus bebè è stato disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dalla L. n. 190/2014, ed era valevole per un periodo di tre anni a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017. Successivamente, la L. n. 205/2017 ha prorogato la misura anche per l’anno 2018, ma esclusivamente per un anno.
Ora, l’art. 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, ha nuovamente ampliato la misura ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L’estensione del beneficio economico, anticipato, è accompagnato anche da una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
A tal fine, il legislatore ha dedicato:
- 204 milioni di euro per il 2019;
- 240 milioni di euro per il 2020.
Bonus mamma e bonus bebè rientrano fra Redditi da indicare per gli assegni familiari?
L’INPS è stato interrogato in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare, come trattamenti di famiglia (assegno di natalità e bonus bebè), all’atto della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF).
Il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. In particolare:
- al reddito di garanzia (art. 35, co. 2, della Legge provinciale n. 13/2007);
- al contributo famiglie numerose (art. 6, co. 5, della Legge provinciale n. 1/2011);
- all’assegno regionale per il nucleo familiare.
Per quanto riguarda l’assegno di natalità e il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, l’INPS li esclude comunque dalla formazione del reddito complessivo. Pertanto, non devono essere considerati ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.
Con riferimento, invece, agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di:
- reddito di garanzia;
- contributo famiglie numerose;
è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cd. redditi esenti.
Quanto, infine, alla natura dell’assegno regionale per il nucleo familiare l’INPS precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’art. 34, co. 3, del Dpr. n. 601/1973.
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