Nel modello 730/2023 con il quale i contribuenti dichiarano i redditi percepiti nel 2022, debuttano le novità in materia di trattamento integrativo, c.d. bonus Irpef o ex bonus Renzi, così come introdotte dalla Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, con effetti dal periodo d’imposta 2022. Come si legge nelle istruzioni di compilazione, il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito complessivo fino a 15.000 euro. Il bonus spetta anche a coloro i quali hanno un reddito compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia superiore all’imposta lorda.
Il restyling della platea dei beneficiari del bonus, rivista al ribasso, tuttavia è bilanciata dall’innalzamento delle detrazioni per tipologia di reddito ad opera sempre della Legge di bilancio 2022.
Vediamo quali impatti hanno nel 730 le novità in parola e in che modo, i lavoratori dipendenti, possono verificare il loro diritto al bonus in busta paga.
Bonus Irpef, le novità nel 730/2023
Rispetto alle regole in vigore fino al periodo d’imposta 2021, la Legge di bilancio 2022 ha riformato il bonus Irpef, ex art.1 del DL 3/2020; il bonus è riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro per un importo massimo di 1200 euro annui. Importo da rapportare al numero di giorni lavorativi.
Detto ciò, le novità previste dalla Legge citata, con l’aiuto della circolare n°4/E 2022, possono essere così riassunte:
- riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro della soglia di reddito complessivo (dipendente e assimilato, vedi pr.1 circolare 9/2020) oltre la la quale il trattamento integrativo di regola non spetta;
- riconoscimento del bonus anche a coloro i quali hanno un reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Fermo restando che a monte, deve essere sempre rispettato il requisito base ossia la capienza reddituale; ci deve essere imposta da versare rispetto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, una volta sottratte le detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali (detrazioni per tipologia reddituale, ex art.13 del DPR 917/86, TUIR).
Bonus Irpef per i redditi superiori a 15.000 euro: come verificare a chi spetta
In base a quanto detto finora, il trattamento integrativo può essere riconosciuto in busta paga anche a coloro i quali hanno un reddito superiore a 15.000.
Tuttavia, ciò vale a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta rispetto al reddito complessivo del contribuente (non solo reddito dipendente e assimilato). Verificato prima a monte il requisito base, ossia la capienza reddituale nel rapporto redditi da lavoro dipendente e assimilati e detrazioni per tipologia di reddito.
In particolare, le detrazioni che devono essere considerate ai fini della verifica della spettanza del bonus, sono le seguenti:
- spese sanitarie,
- carichi di famiglia;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,
- nonché detrazioni previste da altre disposizioni normative.
Si deve trattare di detrazione rateizzate (per quote annuali), con spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Naturalmente ci devono essere rate imputabili anche al 2022 (rispetto al 730-2023).
Come riportato nella circolare n° 4/e 2022:
In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Conclusioni
In base alla ricostruzione fatta finora:
- con reddito complessivo fino a 15.000 euro, il bonus spetta qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati;
- con reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni sopra citate.
A ogni modo, in sede di 730, chi presta assistenza fiscale, verifica la legittimità del bonus in busta paga; se il bonus risulta in tutto o in parte non spettante, viene restituito direttamente in dichiarazione dei redditi.