Semaforo verde dall’INPS per il bonus bebè 2019, tecnicamente assegno di natalità. Infatti, anche per quest’anno, per i figli nati o adottati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, spetta un importo di 80 euro mensili, che corrispondono a 960 euro annuali. Il bonus, però, non è erogato indistintamente a tutti i genitori, ma spetta previa domanda e in base al reddito ISEE. In particolare, per chi ha un ISEE di importo inferiore a 25.000 euro l’importo corrisponde a quanto appena detto. Se, invece, l’ISEE non eccede i 7.000 euro l’importo raddoppia (160 euro mensili, pari a 1.920 euro mensili). Da quest’anno inoltre gli importi sono maggiorati per i figli successivi al primo.
La domanda deve essere presentata in maniera telematica all’INPS, entro 90 giorni dall’evento (nascita o adozione). Tuttavia, esiste un periodo transitorio per gli eventi, nascite o ingressi in famiglia, ricadenti nel periodo 1° gennaio 2019 – 15 marzo 2019. In questo caso, i 90 giorni iniziano a decorrere da quest’ultima data. Quindi, la domanda dovrà essere presentata entro il 13 giugno 2019.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 85 del 7 giugno 2019, che trovate allegata a fondo pagina.
Bonus bebè 2019: importi maggiorati dal secondo figlio in poi
Il bonus bebè 2019 è stato esteso, anche per l’anno 2019, per effetto dell’ultima finanziaria. L’ampliamento del bonus è stato accompagnato anche da una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. A tal fine, il legislatore ha riconosciuto un limite di spesa, pari a 204 milioni di euro per il 2019 ed a 240 milioni di euro per il 2020.
Dunque, dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova la propria disciplina in tre distinte fonti legislative:
- Bonus Bebè 2019: Dl 119/2018, per gli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019;
- Prosecuzione del Bonus Bebè 2018 per gli eventi che si sono verificati nel corso del 2018;
- Prosecuzione del Bonus Bebè con durata triennale riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017.
Come per lo scorso anno, il bonus bebè spetta status ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Inoltre, il genitore richiedente deve avere la residenza in Italia. L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.
Quando spetta la maggiorazione del 20%
A differenza degli anni passati, per quest’anno spetta una maggiorazione del 20% dell’importo spettante per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno. Ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne. Diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo. La ragione sta nel fatto che la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”.
Particolare è il caso del parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
- se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.
Per quanto riguarda il requisito ISEE invece possiamo riepilogare gli importi così come segue:
ISEE | Importi | Importi maggiorati (+20% dal secondo figlio in poi) |
da “Zero” a 7 mila | 160 euro mensili | 192 euro mensili |
1920 euro annui | 2304 euro annui | |
da 7 mila a 25 mila | 80 euro mensili | 96 euro mensili |
960 euro annui | 1152 euro annui |
Bonus bebè INPS: domanda online
Come anticipato in premessa, la domanda deve essere presentata online sul sito dell’INPS, e deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.
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Tale modulo, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito INPS, può essere presentato in diversi modalità, ad esempio, allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”. Inoltre, può essere:
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente.
Assegno di natalità: quando e come viene pagato
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda, ossia conto corrente, bonifico domiciliato, ecc. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163”. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto Previdenziale direttamente al richiedente.
Se la domanda è stata presentata nei termini di legge, il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”.
Decadenza e interruzione del bonus bebè
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge, ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero o perdita del requisito della cittadinanza. Si può decadere dal bonus bebè anche in caso di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Circolare INPS numero 85 del 07-06-2019
Alleghiamo infine il testo della Circolare INPS. Per maggiori informazioni consultare il numero verde INPS 803164 da telefono mobile o 06164164 da fisso.
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