Lo scorso 7 giugno la Commissione europea ha dato il via libera allo sgravio per le assunzioni effettuate nel primo trimestre di quest’anno da datori di lavoro appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali. Introdotto dal Decreto – legge 27 gennaio 2022 numero 4 (convertito in Legge 28 marzo 2022 numero 25), l’esonero si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere e rilanciare l’economia e l’occupazione dopo gli anni della pandemia.
Lo sgravio, come altri suoi predecessori, agisce diminuendo i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto comunque di una soglia massima. L’accesso alla misura è subordinato comunque ad un’apposita istanza da inviare all’INPS, con le modalità descritte dallo stesso Istituto nella Circolare del 10 giugno 2022 numero 67. Nel documento, l’ente fornisce numerosi chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti di spettanza, la compatibilità con altri incentivi e i rapporti di lavoro incentivabili.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Bonus assunzioni turismo e stabilimenti termali: chi può beneficiarne?
Hanno diritto ad accedere allo sgravio i datori di lavoro privati operanti nei settori turismo e stabilimenti termali.
Le realtà in questione devono possedere i codici ATECO indicati nell’allegato 1 alla Circolare.
Sempre il documento INPS precisa che l’esonero è riconosciuto “ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori”.
Sono invece escluse dalla platea dei beneficiari le realtà della Pubblica Amministrazione, individuate dall’articolo 1, comma 2 del Decreto – legislativo numero 165/2001.
Quali sono i rapporti incentivati dal bonus assunzioni turismo
L’esonero trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate nei settori turismo e stabilimenti termali, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Un caso particolare riguarda le trasformazioni dei suddetti rapporti a tempo indeterminato, effettuate nella sopra citata finestra temporale. In questi frangenti l’esonero è riconosciuto per un periodo di sei mesi, a partire dalla conversione del contratto.
L’accesso allo sgravio è altresì garantito a fronte di:
- Assunzione con contratto di lavoro part-time (in tal caso la soglia massima di incentivo è ridotta in base alla quantità di ore contrattualmente previste);
- Rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della Legge numero 142/2001);
- Assunzione a scopo di somministrazione, a patto che l’utilizzatore che si avvale della prestazione appartenga al settore turismo o stabilimenti termali.
Sono al contrario esclusi, si legge nella Circolare, i contratti di lavoro intermittente; in ragione dell’obiettivo principale dello sgravio di “incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili”.
A quanto ammonta il beneficio?
L’esonero opera attraverso un abbattimento dell’intera quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di tre mensilità (sei in caso di trasformazione del rapporto); con esclusione di premi ed altre somme dovuti all’INAIL.
L’importo dello sgravio è soggetto tuttavia ad una soglia massima di 8.060 euro su base annua, pari a 671,66 euro mensili (8.060,00 / 12).
Per i contratti instaurati o risolti nel corso del mese, la suddetta soglia dev’essere riproporzionata moltiplicando
- il valore di 21,66 euro (equivalente a 671,66 / 31)
- per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Nei confronti dei rapporti di lavoro part-time, il tetto appena citato è proporzionalmente ridotto. Ad esempio, se la percentuale di part-time è il 40% la soglia mensile sarà pari a 671,66 * 40% = 268,66 euro.
Da ultimo, come già previsto per altre agevolazioni, il periodo di
“fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio” (Circolare INPS).
Quali sono le condizioni di spettanza
Per aver legittimamente diritto allo sgravio è necessario, innanzitutto, rispettare le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge numero 296/2006 ossia:
- Regolarità nei rapporti con INPS, INAIL e Casse edili, testimoniata dal DURC;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Osservanza di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In aggiunta, è richiesta l’osservanza dei principi generali in materia di occupazione, stabiliti dall’articolo 31 del Decreto – legislativo numero 150/2015, nello specifico:
- L’assunzione non viola il diritto di precedenza (previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- L’assunzione non interessa lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con colui che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero dell’esistenza di rapporti di collegamento o controllo;
- Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore (nei casi di contratto di somministrazione) non sono in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione interessano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto da chi è sospeso o qualora i neo – assunti siano da impiegare in differenti unità produttive.
Invio tardivo dell’Unilav
La Circolare INPS ricorda inoltre che l’invio tardivo della comunicazione obbligatoria di assunzione, a mezzo modello UNILAV, produce “la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Per quanto riguarda poi l’ulteriore requisito per aver diritto agli incentivi, previsto sempre dall’articolo 31 (al comma 1, lettera a), in base al quale gli sgravi non spettano se l’assunzione rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, l’INPS precisa che:
- La regola è diretta ad assicurare che gli incentivi all’assunzione siano esclusivamente finalizzati a creare nuova occupazione;
- Lo sgravio previsto dal Decreto – legge numero 4/2022 ha l’obiettivo di “promuovere la massima espansione dell’occupazione tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro agevolati”;
pertanto, gli obiettivi di cui al citato D.L. prevalgono su quelli dell’articolo 31.
In conclusione, è ammessa la fruizione dello sgravio, in presenza delle altre condizioni legittimanti, a prescindere dal fatto che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi ai casi di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili o a quelle realizzate a seguito di cambi di appalto).
Compatibilità con altri incentivi per le assunzioni
L’esonero in parola è cumulabile con altre misure agevolative. Tuttavia, precisa la Circolare INPS, considerato che “l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta”.
Con riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale (si pensi all’assunzione di donne svantaggiate di cui alla Manovra 2021), l’Istituto rappresenta che “una volta scelto un regime agevolativo, non è possibile fruire di un’altra agevolazione”.
Come accedere allo sgravio contributivo per il turismo
Per poter applicare lo sgravio nel calcolo dei contributi previdenziali, il datore di lavoro è tenuto ad inviare apposita istanza telematica all’INPS.
Quest’ultima, in sigla “TUR44”, è disponibile accedendo alla sezione del sito “inps.it” denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCo)”.
Nell’istanza si dovranno riportare:
- I dati del lavoratore assunto o trasformato;
- Il codice della comunicazione obbligatoria riguardante il rapporto attivato;
- L’ammontare della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- L’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time;
- La misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
La trasmissione delle domande sarà consentita entro e non oltre il termine del 30 giugno 2022 (la data non è casuale in quanto coincide con il termine finale di operatività del Temporary Framework o “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”).
Ricevuta l’istanza, l’INPS procede a:
- Verificare l’esistenza del rapporto di lavoro, consultando la banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- Calcolare l’importo dell’incentivo spettante, in base all’aliquota di contribuzione INPS a carico del datore di lavoro;
- Verificare la copertura finanziaria;
- In caso di capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l’Istituto informerà il datore di lavoro che lo sgravio è stato autorizzato, comunicandogli l’importo massimo spettante.
A questo punto, all’azienda non resta che fruire dello sgravio assegnato, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione a termine. Nell’ambito della stagionalità, per massimo tre mensilità, elevate a sei in caso di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione opererà attraverso una riduzione dei contributi a carico azienda, da versare all’INPS con modello F24 e denunciare all’Istituto nel modello UNIEMENS.