Bonus assunzioni percettori reddito di cittadinanza: cos’è e come funziona nel 2022? Le modifiche operate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) con decorrenza dallo scorso 1° gennaio non hanno risparmiato l’impianto di Pensione e Reddito di Cittadinanza (in sigla PdC e RdC), due meccanismi di sostegno economico introdotti nel 2019 con lo scopo di contrastare situazioni di povertà ed esclusione sociale.
Proprio al fine di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo dei soggetti percettori di RdC, il Decreto Legge istitutivo (D.L. 28 gennaio 2019 numero 4 convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26) ha introdotto (articolo 8) due distinti sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che attivano contratti con i beneficiari il sussidio.
Come anticipato all’inizio, la Manovra 2022 è intervenuta sull’agevolazione in parola, in particolare:
- Semplificando la procedura di accesso;
- Ampliando le fattispecie contrattuali ammesse allo sgravio;
- Valorizzando il ruolo delle Agenzie per il Lavoro in termini di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Analizziamo in dettaglio a chi spetta e come funziona la misura di favore, alla luce delle novità previste in Manovra.
Bonus assunzioni percettori reddito di cittadinanza: quanto spetta
L’agevolazione per l’assunzione di beneficiari RdC riduce l’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro da versare all’INPS (esclusi i premi e i contributi INAIL), in misura diversa non superiore, rispettivamente a 780 o 390 euro mensili.
Sgravio contributivo fino a 780 euro mensili
Nell’ipotesi in cui l’azienda contestualmente alla stipula di un contratto “a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato” (articolo 8 comma 1 del D.L. n. 4/2019 come modificato dalla Legge di Bilancio), sigla presso il Centro per l’Impiego un patto di formazione con cui garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale, l’ammontare dello sgravio è:
- Pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (comunque non superiore a 780 euro mensili);
- Riconosciuto per una durata corrispondente alla differenza tra diciotto mensilità ed i periodi già goduti dal beneficiario, comunque non inferiori a cinque mesi (in caso di rinnovo l’esonero spetta nella misura fissa di cinque mensilità).
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Sgravio 390 euro mensili
Il beneficiario RdC che, dopo aver completato un percorso formativo o di riqualificazione professionale, ottiene un “contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” coerente “con il profilo formativo” (articolo 8 comma 2 D.L. n. 4/2019) porta in dote al datore di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico di quest’ultimo (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL):
- Nel limite della metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito all’atto dell’assunzione (comunque non superiore a 390 euro mensili);
- Per una durata pari alla differenza tra diciotto mensilità ed i periodi già fruiti dal beneficiario, comunque non inferiori a sei mensilità (in caso di rinnovo l’esonero è applicato in misura fissa equivalente a sei mensilità per metà dell’importo RdC).
La restante metà del sussidio mensile è “riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto” il percorso formativo o di riqualificazione professionale “sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti” (ai sensi del già citato articolo 8 comma 2).
A fronte di rapporti avviati in corso di mese, il tetto massimo dello sgravio è pari all’importo mensile diviso 31, successivamente moltiplicato per i giorni di durata del rapporto nel mese in questione. Ipotizziamo che l’agevolazione sia pari a 670 euro mensili. Il valore dev’essere diviso per 31 e successivamente moltiplicato per i giorni di calendario in cui il rapporto è attivo nel mese interessato.
Bonus assunzioni percettori reddito di cittadinanza, a chi spetta e a quali condizioni
Lo sgravio contributivo (tanto nella sua versione non eccedente i 780 euro quanto in quella con tetto pari a 390 euro mensili) non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità oggetto dell’incentivo (esclusi i contributi ed i premi dovuti all’INAIL).
E’ altresì prevista la restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, in caso di licenziamento del beneficiario RdC nei trentasei mesi successivi all’assunzione, a meno che il recesso non avvenga per giusta causa o giustificato motivo.
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Si incorre nella restituzione dello sgravio anche a fronte di:
- Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- Recesso dal contratto al termine del periodo di prova o del periodo di formazione (in caso di apprendistato);
- Dimissioni del beneficiario RdC per giusta causa.
Condizioni
L’accesso allo sgravio è condizionato al rispetto dei seguenti vincoli:
- Assunzione spontanea e non in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- Osservanza della normativa sul lavoro, in particolare quella a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto della parte economica e normativa di accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- Inoltro delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione o modificazione del rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di legge;
- Rispetto del diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- Regolarità contributiva.
E’ inoltre necessario che:
- l’azienda realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti;
- il datore di lavoro sia in regola con le norme previste in materia di assunzioni obbligatorie ovvero assuma un beneficiario del sussidio iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio;
- lo sgravio rispetti i limiti previsti in materia di aiuti di Stato.
Il ruolo delle Agenzie per il Lavoro
Tra le novità introdotte dalla Manovra 2022 figura il ruolo attribuito alle Agenzie per il Lavoro (iscritte all’apposito albo informatico), in termini di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro per i beneficiari RdC.
In particolare, il nuovo comma 1-ter introdotto all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 riconosce alle Agenzie “per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione” il 20% dell’incentivo “di cui al comma 1” del medesimo articolo 8 (sgravio con tetto massimo di 780 euro mensili), che viene decurtato dalla quota spettante al datore di lavoro.
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Come ottenere lo sgravio contributivo per i percettori di Reddito di Cittadinanza
Un’altra modifica ad opera della Legge di Bilancio è la semplificazione del meccanismo di accesso allo sgravio previsto per chi assume beneficiari RdC e stipula contestualmente all’assunzione un patto di formazione (articolo 8 comma 1). Viene infatti eliminato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare “alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti” e, su tali, assumere a tempo pieno ed indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato).
La nuova formulazione del comma 1 (in vigore dal 1° gennaio 2022) prevede il riconoscimento dello sgravio al datore di lavoro privato
“che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc”.
E’ necessario ricordare che l’INPS ha reso disponibile un’apposita procedura di ammissione allo sgravio, all’interno del “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)” (accessibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Servizi – Servizi per le aziende e consulenti”) denominata “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza” utile ai datori di lavoro per conoscere, previa domanda:
- L’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di Cittadinanza;
- Il rispetto delle condizioni previste in materia di aiuti di Stato o de minimis.
In caso di esito positivo (lavoratore percettore di RdC e capienza di aiuti de minimis) la procedura fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, con elaborazione del relativo piano di fruizione.