Occhio alle domande di Bonus assunzioni IO Lavoro non accolte, ovvero che presentano come esito provvisorio “KO-Non accolta”. Tali istanze, infatti, dovranno essere ripresentate dal datore di lavoro all’INPS, in quanto l’ANPAL non ha potuto verificare il requisito riguardante lo stato di “privo di impiego”.
Quindi, al fine di consolidare gli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica, l’ANPAL ha sospeso temporaneamente tale controllo. Il reinoltro delle istanze deve avvenire secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. In ogni caso, non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate tenendo conto anche del predetto requisito.
Quindi:
- per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 26 ottobre 2020;
- le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 27 ottobre 2020, ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020.
Bonus assunzioni IO Lavoro: i requisiti della disoccupazione e privo impiego
Recentemente l’INPS (Circolare n. 124/2020) ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’IncentivO Lavoro (“IO Lavoro”). L’obiettivo è di favorire l’assunzione di soggetti disoccupati, effettuate in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, come disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020 e successive rettifiche.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015. Sono “disoccupati” “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Inoltre, si rendono partecipi alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
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Inoltre, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, se il lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, deve:
- essere disoccupato;
- risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”.
È “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato:
- non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti.
Sospensione della verifica
Poiché è emerso che l’ANPAL sta effettuando aggiornamenti procedurali per constatare il predetto requisito, è stata sospeso il controllo. Ciò ha provocato in tutte le domande un esito provvisorio di “KO-Non accolta”.
Sul punto, l’INPS informa che tali istanze potranno essere nuovamente inviate, seguendo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
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Elaborazione delle istanze
Al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che:
- per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020, si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 26 ottobre 2020;
- per le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 27 ottobre 2020, ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Infine, per quanto riguarda le istanze a decorrere dal 17 novembre, l’elaborazione avviene in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta. Ciò a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.
Comunicazione dell’avvenuta assunzione
Laddove l’INPS accolga la domanda di Bonus assunzioni IO Lavoro, il datore di lavoro è tenuto – a pena di decadenza – a comunicare l’avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario.
L’inosservanza di tale termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.
L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive.