Il Ministero del lavoro chiarito un importante aspetto legato ai cosiddetti bonus assunzioni, rispetto alla loro fruizione nel lavoro somministrato. Lo ha fatto rispondendo all’interpello numero 3 del 29 maggio 2018; ha precisato che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale riguarda l’impresa utilizzatrice.
Una delle condizioni comuni alla generalità degli sgravi contributivi per le assunzioni è il cosiddetto incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. In caso di lavoro somministrato questo incremento deve aversi nell’impresa utilizzatrice.
Bonus assunzioni e incremento occupazionale
Ai fini della corretta interpretazione del quesito proposto la commissione ministeriale degli interpelli chiarisce che l’articolo 31 del d.lgs.
n. 150 del 2015 regola già organicamente la modalità di accesso agli incentivi all’occupazione. Individua altresì i principi generali da osservare al fine di garantire la loro omogenea applicazione.
La lettera e) prevede espressamente che:
con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.
La lettera f) dello stesso articolo 31 del d. lgs 150/2015 individua anche le modalità per calcolare la forza lavoro mediamente occupata al fine di determinare l’incremento occupazionale.
Appare pertanto chiaro che, conclude l’interpello, alla luce di quanto appena detto in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti va riferita all’impresa utilizzatrice.
Quindi quest’obbligo, nel contratto di somministrazione lavoro, va rispettato esclusivamente e necessariamente dal datore di lavoro utilizzatore; questo al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione. Sempre ovviamente che ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
Interpello n. 3 / 2018 del 29 maggio 2018
Alleghiamo quindi l’interpello numero 3 del 29 maggio 2018 così come rilasciato dalla commissione interpelli del Ministro del Lavoro per una attenta lettura e analisi del documento di prassi. Segui questo link per leggere il nostro archivio degli interpelli in tema di lavoro e salute e sicurezza.
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