Cos’è, come funziona e a chi spetta il Bonus assunzioni giovani under 36 nel 2023? La Manovra, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ha esteso all’anno corrente lo sgravio per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36, già introdotto per il biennio 2021 – 2022 dalla Legge numero 178/2020. Obiettivo dell’agevolazione è promuovere l’occupazione giovanile stabile, grazie all’abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico azienda, garantito per un periodo di tre anni e nel limite massimo (ritoccato dalla Manovra 2023) pari ad 8 mila euro.
Nonostante la previsione normativa, l’applicazione pratica dello sgravio è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Di conseguenza le aziende, prima di poter fruire del bonus assunzioni, dovranno attendere l’ok dell’Ue e, a seguire, le istruzioni operative in una apposito messaggio o circolare dell’Inps.
Aggiornamento: L’INPS ha rilasciato la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, con la quale fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per under 36 per il 2023 di cui alla presente guida. L’agevolazione è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Analizziamo lo sgravio in dettaglio.
Bonus assunzioni giovani under 36 nel 2023: rapporti di lavoro e lavoratori destinatari
Lo sgravio under 36 è diretto a tutti i datori di lavoro imprenditori e non (compresi i datori di lavoro agricolo) che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato giovani under 36, eccezion fatta per i contratti di apprendistato.
Nel caso in cui l’incentivo sia già stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro (per il periodo residuo) se il dipendente interessato è nuovamente assunto a tempo indeterminato (a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione).
In deroga alle condizioni generali di spettanza degli incentivi, è possibile fruire dell’esonero a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o da un contratto collettivo.
Per quali lavoratori spetta lo sgravio?
L’abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro spetta a fronte dell’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Età fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
- Assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
Sono ricompresi nell’agevolazione anche coloro che hanno svolto precedenti periodi di apprendistato, con il medesimo o altro datore di lavoro.
Escluso invece il diritto allo sgravio in presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’estero.
Quali sono i rapporti di lavoro interessati?
L’assunzione agevolata under 36 opera per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, a prescindere dal fatto che l’orario di lavoro sia full-time o part-time.
Nel caso delle trasformazioni, lo sgravio opera a condizione che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico alla data di conversione del rapporto stesso.
Rientrano tra i rapporti agevolati anche i contratti stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, nonostante la “prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato” (Circolare Inps 12 aprile 2021 numero 56).
L’esonero contributivo è peraltro applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge numero 142/2001.
Quali sono i rapporti di lavoro esclusi dallo sgravio
L’esonero non opera con riferimento a:
- Contratto per l’esecuzione di prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto – legge numero 50/2017 (cosiddetti ex voucher);
- Contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato;
- Rapporti di lavoro domestico.
A quanto ammonta lo sgravio e quanto dura
Il bonus assunzioni giovani under 36 si concretizza in un abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi dall’assunzione.
La somma sgravabile dal datore di lavoro non può comunque eccedere, per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli 8 mila euro annui per singolo lavoratore. Somma, quest’ultima, elevata dall’ultima Legge di bilancio rispetto al precedente limite di 6 mila euro annui.
Di conseguenza, la soglia mensile di esonero contributivo fruibile corrisponde a 8.000 / 12 = 666,67 euro.
Per i rapporti di lavoro instaurati o interrotti nel corso del mese, la soglia sopra citata dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento il risultato di 666,67 / 31 = 21,51 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Contributi esclusi
Lo sgravio non si estende a:
- Premi e contributi dovuti all’Inail;
- Contributo al Fondo per l’erogazione del Tfr, ai sensi dell’articolo 1, comma 755, Legge numero 296/2006;
- Contributo ai Fondi di solidarietà;
- Contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
- Contribuzioni concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Sono peraltro esclusi dall’applicazione dell’esonero i seguenti contributi, anche se di natura obbligatoria:
- Contributi destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, calcolati in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- Contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e / o ai fondi di assistenza sanitaria;
- Contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.
Sospensione
Come chiarito dalla Circolare Inps del 12 aprile 2021 numero 56, il periodo di fruizione dell’incentivo “può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio”.
Sgravio garantito per quarantotto mesi
L’esonero in parola ha una durata superiore, pari a quarantotto mesi (in luogo del limite ordinario di trentasei) per i datori di lavoro che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Cumulo con altri incentivi
L’esonero contributivo in parola è da considerarsi:
- Cumulabile con gli incentivi di natura economica, come quelli previsti in caso di assunzione di lavoratori disabili o beneficiari del trattamento NASpI;
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ad esempio lo sgravio per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi o ancora di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi ed appartenenti a particolari aree o settori economico – professionali.
Quando può avvenire la revoca del bonus assunzioni giovani under 36
Lo sgravio contributivo è revocato (con conseguente recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro), se:
- L’azienda, nei sei mesi successivi all’assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dallo sgravio ovvero di un altro dipendente nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la stessa qualifica;
- A seguito di accertamento ispettivo, il precedente rapporto di lavoro parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) o autonomo viene riqualificato come contratto a tempo indeterminato.
In ogni caso, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non produce alcun effetto nei confronti di altri datori di lavoro che assumono il dipendente interessato.
Le altre realtà potranno infatti fruire dell’incentivo per il periodo residuo spettante, come se il periodo precedente la revoca fosse stato effettivamente goduto dal datore di lavoro.