Emanato l’atteso Decreto interministeriale che disciplina il bonus 600 euro di aprile per i professionisti iscritti alle casse private così come previsto dal Decreto Rilancio. In arrivo pertanto l’indennità Covid-19 per il mese di aprile, anche in favore dei professionisti ordinistici, ossia iscritti a una Cassa di previdenza privata, come ad esempio Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, ecc. Il pagamento sarà automatico per i professionisti che hanno beneficiato del bonus per il mese di marzo; gli altri dovranno invece presentare apposita domanda.
Per il mese di maggio, invece, occorre attendere un nuovo decreto che definisca meglio i criteri di spettanza. Per quest’ultimo mese, con ogni probabilità, si applicheranno criteri d’accesso più stringenti. Quanto all’erogazione del beneficio economico:
- coloro che hanno già ricevuto il “bonus 600 euro” per il mese di marzo, non dovranno presentare alcuna domanda. Il beneficio, infatti, sarà erogato in maniera automatica;
- coloro che non hanno ricevuto il “bonus 600 euro” per il mese di marzo, dovranno presentare apposita domanda al proprio Ente previdenziale di appartenenza secondo i criteri dettati dagli stessi. Attenzione però: gli interessati hanno tempo fino all’8 luglio 2020 per fare domanda. Si consiglia, in ogni caso, di accedere sul portate dell’Ente previdenziale di propria appartenenza per maggior informazioni.
I criteri, nonché i requisiti economici di spettanza dell’indennità Covid-19, sono contenuti del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e del MEF.
Bonus 600 euro di aprile professionisti casse private: quali sono i requisiti
Quanto ai limiti economici, il nuovo decreto lascia invariati i limiti economici. Quindi, il professionista deve aver percepito nel 2018:
- un reddito professionale non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
- un reddito professionale compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione, riduzione o sospensione dell’attività autonoma o libero-professionale sempre a causa dell’emergenza sanitaria.
Da notare, al riguardo, che il nuovo decreto parla di “reddito professionale” e non più di “reddito complessivo”. Pertanto, chi ha un reddito professionale entro i limiti e ha altri redditi per importi anche significativi può comunque chiedere il bonus.
Il nuovo decreto dispone che:
- per cessazione dell’attività, s’intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
- per riduzione dell’attività, s’intende una contrazione del reddito del primo trimestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo trimestre 2019.
A chi spetta il bonus 600 aprile
Ai fini del riconoscimento delle indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non devono essere titolari di pensione.
L’indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020.
Come fare domanda di bonus
Come precisato in premessa, coloro che non hanno presentato domanda per il mese di marzo, dovranno procedere all’inoltro dell’istanza entro l’8 luglio 2020. Si ricorda, al riguardo, che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza, inoltre, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione di responsabilità nella quale bisogna indicare di:
- essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non aver percepito o di percepire il Reddito di cittadinanza o il Reddito di emergenza;
- non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.M. 28 marzo 2020.
All’istanza deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Decreto Interministeriale del 29/05/2020
Alleghiamo infine il testo del Decreto Interministeriale in oggetto; per i singoli provvedimenti vi rimandiamo alla consultazione dei singoli siti istituzionali delle varie professioni.
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